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Dichiarazione IMU: ecco i casi in cui va presentata

Ormai la maggior parte dei contribuenti ha provveduto o provvederà nelle prossime ore al pagamento delle imposte comunali relative agli immobili. Gli acconti di IMU e TASI scadono infatti oggi 16 giugno 2015. Ma gli adempimenti relativi a questi due tributi non terminano qui. Il 30 giugno infatti c’è un’altra scadenza da tenere a mente, scade infatti il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IMU e TASI relativa all’anno di imposta 2014.

Precisiamo che quanto dichiarato ai fini IMU è valido anche ai fini TASI così come specificato dal MEF, con la recente Circolare n. 2 del 3 giugno 2015 confermando che non sarà reso disponibile alcun modello ministeriale specifico per la TASI, evidenziando che è utilizzabile la stessa modulistica predisposta per l’IMU.

I termini di presentazione della Dichiarazione IMU sono fissati dalla circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 che prevede che “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”

Risulta quindi chiaro come i casi in cui i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IMU 2015 sono due:
– possesso ha avuto inizio nel periodo d’imposta 2014;
– e nel caso siano intervenute variazioni rilevanti nel 2014 che incidono sulla determinazione dell’imposta stessa.

Scatta inoltre l’obbligo quando:
– Gli immobili oggetto dell’imposta godono di una riduzione d’imposta;
– Il Comune non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento tributario.

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Nel primo caso si fa riferimento a:
– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico;
– immobili per il quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
– terreni agricoli nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

Nella seconda fattispecie si presenta la dichiarazione IMU, in numerosi casi. Tra i tanti ricordiamo:
– il caso in cui l’immobile sia stato oggetto di locazione finanziaria;
– in presenza di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto con oggetto un’area edificabile;
– in presenza di un terreno agricolo divenuto edificabile;
– nel caso di un’area divenuta edificabile in seguito a demolizione di un immobile;
– immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
– immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
– l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n.616/1977;
– l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
– è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
– ecc…

Per l’abitazione principale non va presentata la dichiarazione IMU, l’unica eccezione è quando i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale. In questo caso le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Quindi si presenterà la dichiarazione per dichiarare quale degli immobili sarà adibito ad abitazione principale.

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Ma come si presenta la dichiarazione IMU? La Dichiarazione IMU, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale dovrà rilasciarne apposita ricevuta.
Può inoltre anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune di riferimento, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento.
Infine, può essere inviata telematicamente con posta certificata.
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Ricordiamo che la mancata presentazione della dichiarazione IMU o la sua infedele presentazione ha un suo sistema sanzionatorio a seconda che la dichiarazione sia presentata in modo tardivo (entro i 90 giorni dalla data di scadenza), sia omessa (presentata oltre i suddetti 90 giorni) o sia infedele (a seconda che abbia o meno inciso sulla determinazione dell’imposta).
Se tardiva, l’errore è sanabile con il ravvedimento operoso. Se omessa la sanzione applicabile varia dal 100 al 200% del tributo dovuto (con un minimo di 51 euro). Se la dichiarazione risulta infedele e l’errore incide sulla determinazione dell’imposta, la sanzione varia tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2 art. 14 D.Lgs. n. 504/1992). Qualora, invece, l’errore non incida sulla determinazione dell’imposta, la sanzione è dovuta in misura fissa e varia da un minimo di 51 euro ad un massimo di 258 euro (comma 3 art. 14 D.Lgs. n. 504/1992).

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