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Dichiarazione infedele e tardiva: attenzione al ravvedimento

A seguito dell’interpretazione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 18.12.2015, il CNDCEC ha affermato che occorrerà prontamente tutelare la posizione dei contribuenti che, dall’1.10.2015 al 18.12.2015, hanno eseguito il ravvedimento sulla dichiarazione infedele in maniera differente.

In particolare il CNDCEC ha affermato che, per coloro i quali, confidando nel pregresso orientamento, hanno pagato, per la violazione dichiarativa, 25,00 euro e non 28,00 euro, ferma restando l’impossibilità di disconoscere il ravvedimento, sarebbe bene precisare che l’integrazione del versamento di 3,00 euro possa avvenire entro sessanta giorni dal comunicato, quindi entro il 16.2.2016. Invece per i contribuenti che, di contro, si sono ravveduti computando la riduzione a 1/9 sul 100% dell’imposta o sul 200% (applicando l’art. 1 del DLgs. 471/97 o l’art. 12 del DL 78/2009), il CNDCEC chiede, mediante introduzione di apposito rigo nel quadro RX del modello UNICO 2016, che venga ammessa la compensazione delle sanzioni pagate in eccesso.

Ma attraverso tale comunicato l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per la dichiarazione tardiva, ravvedibile ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, se il contribuente, entro il 30.9.2015, non ha presentato la dichiarazione, dovrà, entro il 29.12.2015: presentare la dichiarazione; versare 25,00 euro per la dichiarazione tardiva; pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% da tardivo versamento ridotte per effetto del ravvedimento.

Mentre, l’art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 post L. 190/2014 disciplina ora il ravvedimento sulle violazioni dichiarative sanate nei 90 giorni, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo, ragion per cui, verrebbe meno la tesi, sostenuta in altra sede, che aveva equiparato, ai fini del ravvedimento, la dichiarazione infedele sanata nei 90 giorni ad una dichiarazione tardiva (circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2010 n. 11); fattispecie nella quale rientra quella dell’art. 8 del DLgs. 471/97, per la quale la sanzione su cui applicare la riduzione è pari a 258,00 euro.
Va da sé che, in applicazione del principio di specialità, qualora l’integrazione abbia ad oggetto elementi sanzionati specificatamente, la sanzione applicabile sarà quella espressamente prevista per questa tipologia di violazione.
A seguito dell’introduzione di tale lettera, per le violazioni dichiarative commesse nell’ambito del modello UNICO 2015 – presentato entro il 30.9.2015 – entro il 29.12.2015 il contribuente, per ravvedersi, dovrà: ripresentare la dichiarazione correttamente; versare le sanzioni -ridotte per effetto del ravvedimento- previste per la violazione (di cui al DLgs 471/1997); pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% da tardivo versamento anch’esse ridotte per effetto del ravvedimento.

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