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Disciplina CFC: novità per i Paesi Black List

La Legge di Stabilità 2016, e precisamente l’art. 1 commi 142-144 della Legge n. 208/2015, (clicca qui per il testo completo) è intervenuto a modificare la “disciplina CFC” (i.e. controlled foreign companies, società controllate estere), modificando il criterio stabilito per l’individuazione dei Paesi Black List.

La disciplina CFC, da sempre particolarmente complessa, è contenuta nell’art. 167 del TUIR ed era composto, prima delle recenti modifiche, da undici commi, colmi di rimandi ad altri articoli, leggi e persino a decreti mai emanati.

Il Legislatore, nel contesto di una più ampia riforma, ha voluto rivisitare la normativa CFC, nell’ottica della semplificazione e della sistematicità, che ha portato ad un rinnovato articolo 167 TUIR, composto da tredici commi e rimandi a futuri decreti. Nonostante il risultato non sembri migliorato, il tentativo di semplificazione della normativa CFC appare evidente e gli adempimenti ad esso collegata sono sicuramente ridotti.

Nel dettaglio, le nuove disposizioni CFC prevedono che:
(art.1 )”se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, (….) il controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stato o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appertenenti all’Unione Europea, ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipuilato un accordo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati (….) ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. (….)”

Questo primo comma della normativa CFC, in pratica e semplificando, chiarisce che i redditi derivanti da un soggetto estero controllato che risiede in un territorio Black List, a meno che tale territorio non sia dell’Unione Europea o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo), sono tassati direttamente e proporzionalmente in capo ai soci che detengono le partecipazioni.

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Le novità contenute in questo primo articolo, rispetto al previgente, sono poche ma utili per una più facile lettura della disciplina: il richiamo al successivo comma 4 per l’identificazione dei territori “Black List” e l’esclusione dalla disciplina CFC dei Paesi dell’Unione Europea o aderenti allo SEE che è stata direttamente integrata nell’art. 167 (nella versione previgente era contenuta nell’abrogato articolo 168-bis).

La vera novità della disciplina CFC è contenuta tuttavia nel successivo comma 4, dove, per l’individuazione dei Paesi Black List, non si deve più fare riferimento ad alcuna lista tassativa di Paesi a fiscalità privilegiata, ma viene introdotto un facile sistema per determinare tali territori.

L’articolo 167 comma 4 in materia di normativa CFC, rivisitato recentemente a cura del “Decreto internazionalizzazioni” e dalla Legge di Stbilità 2016 ora recita: ” i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”.

Ovvero, ai fini della disciplina CFC si considerano BlacK List non più quei Paesi specificatamente e tassativamente identificati attraverso decreti ministeriali, bensì tutti quei Paesi, (diversi da quelli dell’Unione Europea o aderenti allo SEE), che abbiano un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicato in Italia.
Questo nuovo criterio di determinazione dei Paesi Black List non è certamente dei più raffinati, ma quantomeno non pecca in semplicità. L’identificazione dei Paesi Black List risulta oggi particolarmente immediato.

In continuità con la previgente normativa rimane sempre inalterata la possibilità di disapplicare la disciplina CFC (ovvero la tassazione per trasparenza in capo ai soci), dimostrando alternativamente le esimenti contenute nel successivo comma 5. Una ulteriore novità in tema di disapplicazione CFC risiede nella soppressione dell’obbligo di interpellare preventivamente l’Amministrazione Finanziaria. La scelta è in capo al contribuente.

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Fermorestando che è ancora diritto del contribuente presentare interpello preventivo per la disapplicazione della normativa CFC, nel caso in cui, la risposta fornita entro 120 giorni dall’Amministrazione Finanziaria fosse stata di diniego, il contribuente avrebbe potuto in ogni caso disapplicare la disciplina e dimostrare la sussistenza dei requisiti successivamente in sede di contenzioso.

Alla luce di ciò appare ragionevole pensare che non siano molti i contribuenti interessati a conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria con il rischio di essere considerati, in caso di diniego, “sorvegliarti speciali”. Il risultato della riforma della disciplina CFC si traduce quindi in uno sgravio di oneri in capo all’Amministrazione Finanziaria che non dovrà più rispondere al contribuente in tempi stretti, senza tuttavia precludersi la possibilità di una successiva verifica.

Dal lato del contribuente, la normativa CFC così rinnovata, comporta sicuramente la facilità (correlata all’onere di una continua verifica) di individuazione dei Paesi Black List e la possibilità di disapplicare in “automatico” la tassazione in capo ai soci senza obbligo di interpello preventivo, salvo successiva verifica e conseguente possibilità di contenzioso.

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