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DURC online, i chiarimenti delle Casse Edili

La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) ha fornito i primi chiarimenti operativi in materia di semplificazione del DURC che, lo ricordiamo, a partire dal 1° luglio sarà online. Analizziamo nel dettaglio le indicazioni della CNCE.

Soggetti abilitati alla verifica
I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al sistema Durc on Line attraverso i portali INPS o INAIL, www.inps.it o www.inail.it, inserendo il codice fiscale dell’impresa interessata. Oltre all’interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto, i soggetti abilitati alla verifica sono i soggetti delegati (chiunque abbia interesse alla verifica oltre a banche e intermediari finanziari sempre previa delega). L’eventuale delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i consulenti del lavoro sono immediatamente abilitati all’effettuazione della verifica.

Gestione della richiesta
I portali di INPS o INAIL consentono (funzione “Consulta regolarità”) la verifica dell’esistenza di un Durc positivo e in corso di validità (120 giorni dalla prima richiesta) e, se richiesta, ne consente al richiedente la visualizzazione e l’acquisizione in formato PDF (funzione “Visualizza il documento”). Se non c’è un documento in corso di validità ma risulta essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un’istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà tale informazione all’interessato il quale dovrà attendere l’esito di tale istruttoria. Qualora non vi sia nè un documento in corso di validità né un’istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione “Richiesta regolarità”).

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Istruttoria
I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), gestita dalla CNCE. La BNI può rispondere in due modi:
a) impresa regolare: quando la stessa risulterà iscritta nell’anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili;
b) pratica in istruttoria: quando l’impresa non risulterà iscritta nell’anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili.

Invito alla regolarizzazione
La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l’invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni. Qualora l’impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria. La chiusura dell’istruttoria darà adito all’immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL per il rilascio del Durc.

Requisiti di regolarità
La verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l’impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terzultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.

Decorrenza e periodo transitorio
L’attuale gestione del Durc, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà in essere per tutte le richieste presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell’entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (1° luglio 2015) dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

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