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Fatturazione elettronica: dal 31 marzo per tutte le PA

Dal 31 marzo si fa sul serio. L’obbligo della fatturazione elettronica si allarga a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Dal 31 marzo per tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione sarà obbligatoria la fatturazione elettronica. In presenza di importi, relativi a beni e servizi, da fatturare alle Pubbliche Amministrazioni tali importi non saranno più fatturati tramite la classica fattura cartacea ma sarà obbligatoria la sola forma telematica.

Cosa ancora più rilevante è che le stesse PA non potranno procedere a pagamenti nei confronti dei propri fornitori se gli stessi non sono in regola con la fatturazione elettronica.
È utile ricordare come per obbligo di fatturazione elettronica si intenda: l’emissione, la trasmissione, la conservazione e la archiviazione delle fatture.

Le fatturazione elettronica introdotta con la Finanziaria del 2008 è stata poi disciplinata dal DM del 3 aprile 2013 n. 55 che, oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica ha poi fissato le date di decorrenza della stessa. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sotto la supervisione di SOGEI S.p.A. e la gestione dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica, ha le seguenti caratteristiche:
– un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio (SDI);
– l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto, garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
– l’indicazione di un codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura, riportato nell’Indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;
– da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Vedi anche  Ddl Concorrenza, critici Commercialisti e Notai

La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni.

La tempistica della fatturazione elettronica si divide in questi momenti: l’adozione volontaria, l’adozione obbligatoria e l’adozione obbligatoria per i restanti soggetti. L’adozione volontaria è la prima fase che ebbe inizio a far data dal 6 dicembre 2013. In questa fase il Sistema di Interscambio fu reso disponibile per le Amministrazioni Pubbliche che volontariamente aderirono sulla base di accordi stipulati con i fornitori.

L’adozione obbligatoria è scattata dal 6 giugno 2014; da questa data la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati nell’elenco ISTAT come tali.

L’ultimo step è quello che ci interessa più da vicino ed è quello che vede l’adozione obbligatoria per i restanti soggetti a decorrere dal 6 giugno 2015, ma che il D.L. Irpef n. 66/2014 ha anticipato al 31 marzo 2015.

Ricordiamo i soggetti che sono interessati dall’introduzione della fatturazione elettronica:
– i soggetti di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001: tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente Decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;
– soggetti di cui all’art. 1, comma 2 della L. n. 196/2009: i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno e le Autorità indipendenti;
– soggetti di cui all’art. 1 comma 209 della L. 244/2007: le Amministrazioni autonome.

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