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Flexible benefits ad ampio raggio con la Legge di Stabilità 2016

La ratio insita nei piani di flexible benefits consiste nel far conseguire un vantaggio sia all’azienda che li eroga sia al dipendente che li riceve.
Infatti, mentre al lavoratore viene concesso un pacchetto retributivo più soddisfacente, in grado di fidelizzarlo maggiormente all’azienda, il datore riesce a stabilizzare il livello del costo del lavoro. Questo beneficio è maggiormente apprezzato quando si somma il benessere del dipendente al vantaggio fiscale conseguito dall’azienda.

La disciplina dei flexible benefits è stata recentemente oggetto di importanti cambiamenti, intervenuti con la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) la quale ha introdotto, con l’articolo 1 co. 190, alcune sostanziali modifiche al TUIR, riscrivendo l’art. 51 co. 2 lettere f) ed f-bis), introducendo una nuova casistica (lettera f-ter) ed un nuovo comma 3-bis.

L’articolo 51 del TUIR, rubricato “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” prevede infatti al comma 2 diverse casistiche, numerate dalla lettera a) alla lettera i-bis), di esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente quale deroga al principio generale di tassazione onnicomprensiva espresso nel precedente comma 1.
Il Legislatore, nella recente Legge di Stabilità 2016, si è premurato di qualificare con maggiore precisione ed ampliare la casistica delle opere e servizi esclusi dalla formazione del reddito.

In particolare, la novellata lettera f), in continuità con la previgente formulazione, prevede l’esenzione da IRPEF per l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti (e dei loro familiari così come individuati dall’art. 12) per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100 ( educazione,istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria e culto) ma la pricipale novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per poter beneficiare del regime di esenzione dalla formazione del reddito, non dovranno più essere devolute volontariamente ed unilateralmente dal datore di lavoro, ma potranno trovare una causale nei contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Vedi anche  Spese di istruzione: nuove detrazioni Irpef

Le modifiche apportate alla successiva lettera f-bis ampliano e specificano la casistica dei servizi esclusi da imposizione per la fruizione da parte dei familiari del dipendente.
Il legislatore ha infatti chiarito che le agevolazioni in oggetto si applicano a:
– servizi di educazione ed istruzione erogati a bambini in età prescolare;
– servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione (che prima non erano espressamente menzionati);
– la frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali (che ora prendono il posto della previgente dicitura “colonie climatiche”)

Il Legislatore ha poi previsto una nuova fattispecie di esclusione dal reddito imponibile, inserita alla lettera f-ter: sono agevolate le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani i non autosufficienti.

Infine, il nuovo comma 3-bis, facilita l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’ art. 51 commi 2 e 3 del TUIR, consentendo che possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

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