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Il Cross Border Ruling risponde ai dubbi IVA transnazionali

Dal Forum sull’Iva della Commissione europea è nato lo sportello dell’Agenzia dedicato al Progetto Cross Border Ruling (CBR).
Si tratta di un progetto pilota che dà la possibilità ai contribuenti che intendono effettuare operazioni transnazionali complesse in uno o più Stati membri aderenti di chiedere alle amministrazioni finanziarie coinvolte un parere congiunto sul trattamento IVA delle operazioni programmate.

La richiesta di parere deve essere presentato nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta va presentata da uno solo di essi, che agirà quindi anche per conto degli altri. È possibile presentare una richiesta di CBR solo se l’operazione o le operazioni programmate sono complesse e riguardano uno o più Stati membri partecipanti al progetto.

A seguito dell’adesione dell’Italia, con provvedimento del 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il punto di contatto Cross Border Ruling (CBR) per l’Italia – fa capo al settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa – e le regole procedurali che si rendono applicabili alle istanze Cross Border Ruling (CBR) in Italia.

I quesiti per la richiesta dei pareri dovranno essere redatti in una lingua a scelta tra italiano e inglese ed essere accompagnati da una traduzione nella lingua indicata dagli altri Paesi UE interessati ovvero in un’altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione Europea dedicata al progetto Cross Border Ruling (CBR) e devono essere poi indirizzati alla casella di posta elettronica appositamente istituita (CBR@agenziaentrate.it).

E’ importante osservare che alle istanze di CBR e alle risposte fornite nell’ambito del progetto pilota non si applicano le disposizioni in materia di interpello del contribuente, ex art. 11 della L. n. 212/2000, né tantomeno le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso, poiché si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate.

Vedi anche  Bollette a rate, meglio tardi che mai

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