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Imposte pagate all’estero e residenza (ancora) italiana

I redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero sono sottoposti a specifiche regole di tassazione, a seconda che il contribuente abbia in Italia la residenza o sia stata trasferita nel Paese estero.
Per il contribuente che percepisce dei redditi all’estero ed ivi paghi le imposte, è necessario capire se queste possono essere scomputate in Italia a titolo di credito per le imposte pagate all’estero.

Questo poichè, l’art. 3 del Tuir (principio della world wide taxation), stabilisce che l’imposta debba essere applicata sul reddito complessivo del soggetto e tale reddito è formato: per i soggetti residenti da tutti i redditi posseduti (e ovunque prodotti) al netto degli oneri deducibili, mentre per i soggetti non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello stato.

Ma non è semplice delineare il concetto di residenza fiscale, le condizioni da soddisfare per essere considerati soggetti residenti secondo l’art. 2 del Tuir, sono: essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta; avere nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (dove per domicilio di una persona si intende il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ai sensi dell’ art. 43 c.c.), se i soggetti non sono iscritti nelle anagrafi; avere nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.), se i soggetti non sono iscritti nelle anagrafi.

Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti: è quindi sufficiente che sussista uno solo di essi perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente nel nostro paese.
Al verificarsi di quest’ultima ipotesi, se il reddito di lavoro dipendente percepito per l’attività lavorativa all’estero è erogato da un datore di lavoro straniero o, in ogni caso, quando il soggetto possegga altri redditi, il debito per imposte dovute in Italia sarà assolto tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per “la maggior parte del periodo d’imposta” si intende se le citate condizioni sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.

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Occorre precisare che la C.M. 304/E/1997 che il citato riferimento temporale a quella che sia l’iscrizione anagrafica, il domicilio o la residenza del soggetto, deve esser verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano; tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (cfr anche il seguente articolo).

Ma quando il contribuente residente in Italia che percepisce stipendi, pensioni o altri redditi assimilati prodotti in un Paese estero può scomputare le imposte assolte all’estero in Italia a titolo di credito per le imposte ivi pagate?

Per stabilirlo, occorre far riferimento all’art. 165 del TUIR, che specifica quali sono i requisiti richiesti per lo scomputo delle imposte estere, ovvero: la produzione di un reddito all’estero; il concorso del reddito alla formazione del reddito complessivo; le imposte estere dovranno esser state pagate a titolo definitivo.
Per poter considerare un reddito quale “reddito prodotto all’estero” è necessario innanzitutto che lo stesso sia previsto dall’art. 23 del TUIR.
Se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sarà riconosciuto con riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione in conformità con la specifica Convenzione applicabile.

In merito all’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, raramente esse prevedono che sia un unico stato, tra i due contraenti, ad assoggettare ad imposizione una determinata tipologia di reddito (tassazione esclusiva). Tali convenzioni attribuiscono invece, in linea generale, il diritto di tassazione ad uno dei due stati, lasciando comunque alla legislazione nazionale dell’altro il diritto di avanzare pretese impositive su tale reddito (tassazione concorrente). Ed è in questi casi che la doppia imposizione viene evitata mediante l’applicazione delle previsioni convenzionali che riconoscono al contribuente il diritto di dedurre nel paese di residenza le imposte definitivamente pagate nel paese di produzione del reddito.

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Si renderà poi necessario verificare se il reddito percepito all’estero risulti o meno incluso nel reddito complessivo del contribuente, in quanto, nel caso opposto, il soggetto non potrà scomputarsi le imposte pagate all’estero.
Infine, sempre per poter applicare la disciplina del credito per le imposte pagate all’estero, le imposte pagate nel Paese della fonte dovranno esser state pagate a titolo definitivo, ovvero, in base alla Circ. 9E/2015, siano caratterizzate dalla c.d. “irrepetibilità” .

Si fa presente che i redditi conseguiti da lavoratori dipendenti residenti in Italia – che sebbene nell’arco di 12 mesi abbiano soggiornato in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni abbiano mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (art. 51 comma 8 bis del Tuir) – dovranno essere determinati sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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