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IRAP, niente imposta per i collaboratori con mansioni esecutive

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), nella sua formulazione originaria, colpiva l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. I soggetti interessati, pertanto, erano i lavoratori autonomi che svolgevano la loro attività in modo abituale. In seguito è stata aggiunta la specificazione per cui l’attività deve essere “autonomamente organizzata“. Questa distinzione, introdotta con l’intento di dare maggiore definizione e razionalità, ha però portato a numerosissimi casi di incertezza di applicazione dell’IRAP tra i professionisti.

L’autonoma organizzazione è un concetto di difficile inquadramento, dovendo costituire un elemento ulteriore rispetto all’organizzazione necessaria per qualsiasi attività di tipo autonomo e che costituisca un fattore ulteriore e decisivo rispetto al semplice fatto di svolgere un lavoro i cui redditi siano qualificabili come reddito da lavoro autonomo. L’autonoma organizzazione è un fattore che si qualifica in elementi ulteriori rispetto alle attrezzature minime indispensabili per poter svolgere il proprio lavoro e che variano a seconda della professione.. La corte di Cassazione ha sempre respinto la tesi dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui le parole “autonomamente organizzato” siano un ulteriore modo per indicare il requisito di abitualità. In particolare, molta confusione si è creata in merito all’apporto del lavoro di terzi. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9451 del 10/05/2016 (link) ha chiarito alcuni aspetti. In particolare, nella massima della sentenza si legge che l’imposta è dovuta qualora vi sia “impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive“.

Questa affermazione apre la strada a nuove possibilità di interpretazione, in quanto non si spiega esattamente cosa si intenda per mansioni di segreteria e con mansioni meramente esecutive. Ci si chiede se un collaboratore, per essere considerato svolgente mansioni meramente esecutive, debba quindi non prendere alcuna decisione in autonomia ovvero sia lasciata al singolo soggetto un minimo di autonomia decisionale. Se, da una parte, questa pronuncia ha sicuramente chiarito alcuni casi, la maggior parte delle incertezze di applicazione dell’IRAP rimangono comunque purtroppo irrisolte.

Vedi anche  Branch Exemption: nuovo regime per le Stabili Organizzazioni

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