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IVA: sanzioni per ritardo nella fatturazione

Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 2605/2016) ha confermato quanto già espresso con la sentenza n. 27211 del 2014 in tema di ritardo nella fatturazione.

Il caso di specie riguardava il ritardo nella fatturazioni delle operazioni imponibili di una società nei confronti di una propria controllata da un lato e dall’altro il disconoscimento dei costi per difetto di inerenza, recuperandole a tassazione, come da verdetto della Commissione tributaria Regionale della Toscana.
Davanti alla Corte la società sosteneva che il semplice ritardo nella fatturazione di operazioni imponibili non incidesse sul versamento del tributo dovuto e che la violazione pertanto avesse mero carattere formale, quindi non punibile ai sensi dell’art. 10 L. 212/2000.

Di diverso avviso la Corte, la quale in relazione alle sanzioni ha sostenuto il giudicato di secondo grado, in quanto in tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere formale (e quindi non è punibile ai sensi dell’art. 10 L. 212/2000) solo qualora non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e contemporaneamente non vada ad incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e quindi sul versamento del tributo. Di fatti, “il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell’articolo 21, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell’IVA” (si veda Cass. n. 27211/2014), concludendo quindi che il ritardo nella fatturazione è sanzionabile anche in assenza di evasione, costituendo una violazione di carattere sostanziale in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

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Quindi, il ritardo nella fatturazione va ad integrare una violazione sostanziale e non formale dell’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, punibile anche quando non determina omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, sicché il contribuente è sanzionabile ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997 anche quando non ci sia stata evasione d’imposta.

Altre irregolarità sostanziali che sono sanzionabili sono l’omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dal D.P.R. n. 633/72, art. 23, e la conseguente mancata contabilizzazione nella dichiarazione relativa all’esercizio di competenza (Cass. n. 656 del 2016); l’omessa annotazione nel registro “prima nota cassa” dei corrispettivi di vendita (Cass. n. 2157 del 2016).

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