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La Cassazione conferma la validità della notifica a persona di famiglia del contribuente

Secondo la Cassazione, la notifica di un avviso di accertamento a persona di famiglia del contribuente (effettuata secondo l’articolo 139, comma 2, Codice di procedura civile), anche se con lui non convivente, è valida e si presume effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente medesimo, in assenza di diversa indicazione nella relata e di idonea prova contraria. Questi i principi affermati dalla Cassazione nella sentenza 6631 del 6 aprile 2016 che specifica la sufficiente esistenza del vincolo di parentela come elemento che faccia presumere la successiva consegna dell’atto nelle mani del destinatario.

Il contribuente, se ritiene di non avere ricevuto l’atto, dovrà provare il carattere del tutto occasionale della presenza del famigliare in casa propria. Il certificato anagrafico, se non supportato da altri elementi, potrebbe non essere sufficiente a dimostrare che la dimora in un’abitazione differente da quella del contribuente possa inficiare la validità della notifica effettuata.

Con riferimento al luogo in cui è stata effettuata la notifica, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento (n. 3230/2005) secondo il quale, in assenza d’indicazioni difformi, deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo indicato nell’atto, poiché la relata di notifica, di norma, si riferisce all’atto notificato così come strutturato.
L’eventuale omissione dell’indicazione del luogo della notifica, è considerata come irregolarità formale che non determina la nullità della notifica, non essendo prevista dall’art. 160 del cpc.

Vedi anche  Procedure Esecutive, ai Tribunali la gestione degli elenchi dei Professionisti abilitati

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