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La Cassazione nega il favor rei sui costi black list

A seguito dell’abrogazione della disciplina dei costi black list, prevista dalla legge di stabilità 2016, a partire dal 1 gennaio 2016, non sarà più necessario indicare i costi provenienti da Paesi black list separatamente in dichiarazione al fine della loro deduzione. Questa nuova disciplina è chiarissima; ciò che non è altrettanto chiaro è cosa accade in caso di inadempienza sul passato.

La Cassazione, con una sentenza datata 6 aprile 2016 n. 6651, si è espressa in merito al regime sanzionatorio collegato ai costi black list.
Una società, nel 2003, aveva omesso di indicare separatamente in dichiarazione i costi sostenuti per transazioni effettuate nel territorio di Hong Kong. A seguito di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la società presentava dichiarazione integrativa. L’Agenzia, sostenendo l’indeducibilità di quei costi, ricorreva in giudizio, perdendo sia davanti alla Commissione tributaria provinciale che a quella regionale.

I giudici avevano infatti accolto la difesa della società, secondo cui, una dichiarazione integrativa, seppur presentata successivamente al controlli, ispezioni e verifiche, avrebbe comunque il potere di sanare l’irregolarità.
L’Agenzia delle Entrate, insoddisfatta del giudizio ha ricorso per Cassazione, dove i giudici diu merito hanno completamente stravolto l’esito delle precedenti sentenze.

La Corte di Cassazione infatti ha ribadito che la possibilità di sanare errori è preclusa al contribuente una volta avviate operazioni di verifica, ed inoltre ha disposto la sanzione prevista dall’art, 8 comma 3 bis del D.Lgs. 471/1997 mai abrogato, pari al 10% dei costi non dichiarati, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000.

I giudici hanno argomentato la decisione, in contrasto con altre sentenze previgenti della Cassazione, sostenendo che una correzione ex post contrasterebbe il principio di effettività della sanzione e sarebbe elusiva delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza delle disposizioni legislative.
Inoltre, il favor rei non può essere applicato in quanto l’irretroattività discende non solo dall’art. 11 delle preleggi, ma anche dalla specifica decorrenza dell’abrogazione (1 gennaio 2016).

Vedi anche  Perdite su crediti: meno rigore per la deducibilità

Ciò contrasterebbe in qualche modo con i recenti pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate (si veda un recente articolo in materia- link ).
In ogni caso, se l’orientamento della Corte di Cassazione dovesse essere confermato da successivi pronunciamenti, ciò sicuramente comporterebbe allora tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 sarebbero sanzionabili nonostante l’abrogazione della disciplina.

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