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Leasing prima casa, per la detrazione del 19% requisiti al momento dell’atto

Tra le novità della legge di Stabilità 2016, dal comma 76 al comma 84 (vedi anche Leasing agevolato per abitazione principale), vi è stata l’introduzione della nuova disciplina del leasing agevolato finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale (Leasing prima casa). Il Consiglio Nazionale dei Notai fornisce una interessante interpretazione delle disposizioni della Stabilità 2016 che ammettono il leasing finanziario, quale strumento d’acquisto dell’abitazione principale, introducendo una disciplina fiscale incentivante e assolutamente positiva e favorevole al contribuente per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Tale disciplina prevede la detrazione del 19% dei “canoni e relativi oneri accessori” e del “costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale”. Per usufruire della detrazione bisogna rispettare due requisiti previsti dal comma 82, art. 1, L. n. 208/2015 legati, rispettivamente, al reddito complessivo, che non deve superare i 55.000 euro, e all’età dell’utilizzatore. La norma, infatti, diversifica gli importi massimi su cui calcolare la detrazione concedendo ai giovani con meno di 35 anni all’atto della stipula del contratto tetti di spesa raddoppiati: 8.000 euro annui per i canoni (e relativi accessori) e 20.000 euro per il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, contro, rispettivamente, i 4.000 e 10.000 euro concessi agli over 35.

Secondo il Notariato, la sussistenza dei requisiti d’accesso alla detrazione IRPEF non è richiesta oltre l’atto di stipula della locazione finanziaria, dovendosi ritenere che il superamento di uno di questi limiti successivamente non comporti la perdita del diritto alla detrazione. Per quanto riguarda il requisito reddituale si è osservato al riguardo che, essendo la base imponibile ai fini Irpef determinata con riferimento all’intero periodo di imposta, potrebbe ritenersi che il requisito reddituale vada verificato con riguardo al reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria restando irrilevante, ai fini della spettanza della detrazione, l’eventuale superamento del reddito complessivo nei successivi periodi di imposta.
Sul fronte del tipo di immobile, per il Notariato, nel silenzio della norma, deve ritenersi che la detrazione è ammessa anche per quelli accatastati nelle categorie A1, A8 e A9.

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