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Legge di stabilità, doppia chance per le agevolazioni prima casa

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale ha concesso la possibilità al proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale, di beneficiarne nuovamente nel momento in cui decide di cambiare casa comprandone una nuova a condizione che il vecchio immobile sia alienato entro un anno dal rogito.

Le agevolazioni prima casa cambiano a seconda che la compravendita avvenga da un privato o da un’impresa. Se si acquista l’immobile da un privato è dovuta l’imposta di registro al 2% e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro. Se invece l’operazione avviene con un’impresa, la vendita è soggetta ad IVA e si applica la percentuale del 4%. Le imposte catastale e di registro salgono in questo caso a 200 euro sempre in misura fissa.

I requisiti per poter attualmente usufruire dell’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’abitazione principale sono i seguenti:
a) l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
b) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono susseguite dal 1982 in poi.

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Ebbene, il comma 55 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 così recita: All’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

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