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Licenziamento per il lavoratore che va a ballare…in permesso

Sta facendo discutere la sentenza n. 8784 emessa il 30 aprile 2015 dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato la legittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore “beccato” in una discoteca durante il periodo di permesso per l’assistenza ad un familiare disabile (L.104/1992). I giudici hanno osservato come, a fronte di un permesso dato per assistere un familiare, il lavoratore abbia soddisfatto esigenze personali, compromettendo in tal modo il rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro.

Linea dura della Cassazione, dunque, contro gli intollerabili abusi da parte dei dipendenti dei permessi concessi dalla Legge 104. Il licenziamento del lavoratore è un orientamento assolutamento condivisibile, anche perchè andare a ballare durante il periodo di permesso costituisce certamente condotta contraria al cosiddetto minimo etico, giustificando la sanzione massima espulsiva anche in assenza di previa affissione del codice disciplinare. La normativa in questione, lo ricordiamo, stabilisce che la fruizione fino ad un massimo di 3 giorni al mese di permessi retribuiti allo scopo di assistere persona con handicap in situazione di gravità è coperta, tra l’altro, da contribuzione figurativa.

Per la Corte di Cassazione, che in sostanza ha aderito alle conclusioni già raggiunte in secondo grado dalla Corte d’Appello, il comportamento del lavoratore che abbia usufruito di permessi retribuiti assume un rilevante disvalore sociale ed è tale da giustificare ampiamente l’irrogazione del licenziamento disciplinare. Anche perchè, è importante evidenziarlo, i permessi sono riconosciuti dall’ordinamento in una prospettiva esclusivamente assistenziale e certamente non per le proprie esigenze personali, con l’aggravante del costo che va a ricadere sulla collettività.

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