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Lieve inadempimento, sugli avvisi bonari arrivano i chiarimenti

Il D.Lgs n. 159 del 24 settembre 2015 recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha modificato, tra l’altro, la disciplina dei versamenti – in unica soluzione o in forma rateale – delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 (c.d. avvisi bonari), si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento o qualora il contribuente effettui il pagamento della prima rata in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.
Si precisa che il lieve inadempimento prima illustrato può riguardare, sia nella tempestività che nell’entità del versamento, anche il pagamento delle somme dovute in unica soluzione.
Per quanto riguarda il versamento di una delle rate diverse dalla prima se questo è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente – come previsto già prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 159 del 2015 – non decade dalla rateazione. Con riguardo all’entità del versamento, qualora il contribuente effettui il versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a diecimila euro, si configura un’ipotesi di lieve inadempimento.

Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 17/E/2016 emanata il 29 aprile dall’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi contiene le prime indicazioni sulla riforma attuata con il Dlgs 159/2015.
Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo delle somme dovute se decide di versare direttamente gli importi a titolo di ravvedimento operoso:
– entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione;
– entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale;
– entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

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A titolo di ravvedimento operoso sono dovuti: a) in caso di versamento tardivo:
– sanzione commisurata all’importo pagato in ritardo:
se il ritardo è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo22 (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);
se il ritardo è compreso tra il 15°giorno e il 30°giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);
se il ritardo è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);
se il ritardo è oltre 90 giorni dalla scadenza purché entro il termine di pagamento della rata successiva = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento);
– interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo.
b) in caso di versamento carente:
– frazione non pagata
– sanzione commisurata alla frazione non pagata:
se il ritardo con cui versa la carenza è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);
se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 15°giorno e il 30°giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);
se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);
se il ritardo con cui versa la carenza è oltre 90 giorni dalla scadenza purché entro il termine di pagamento della rata successiva = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento);
interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo.

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Qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti (né lo esegua nei margini temporali e quantitativi del lieve inadempimento) l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi così calcolati:
– le sanzioni sono applicate nella misura piena del 30 per cento;
– gli interessi sono ricalcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 602.
La medesima disciplina si applica anche nell’ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.
Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni nella misura piena del 30 per cento e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

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