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MAP da Convenzione e MAP da Arbitrato: a voi la scelta

In tema di risoluzione di controversie internazionali, i contribuenti interessati da casi di doppia imposizione generati da rettifiche dovute ai prezzi di trasferimento, possono appellarsi alle procedure amichevoli, cosiddette MAP, da Convenzione o da Arbitrato.

Lo scopo di questi istituti è quello di eliminare i fenomeni di doppia imposizione che si vengono a creare a seguito di rettifiche eseguite dall’Amministrazione Finanziaria.

I contribuenti che si adottano a procedure amichevoli per risolvere casi di doppia imposizione possono scegliere tra la MAP disciplinata dall’art 25 del Modello OCSE, comunemente nota come MAP da Convenzione e quella disciplinata invece dalla Convenzione Arbitrale (90/43/CEE), nota come MAP da Arbitrato, scegliendo tra le due opzioni a seconda delle proprie esigenze.

La MAP da Convenzione può essere instaurata entro due anni dalla prima notifica che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione e quindi una doppia imposizione, mentre la MAP da Arbitrato consente un maggior termine di tre anni.

La vera differenza tra i due istituti risiede tuttavia nell’obbligo di risultato che non è presente nella MAP da Convenzione, alcontrario della MAP da Arbitrato.
Questo significa che, mentre in un caso il contribuente, al quale è stato notificato un atto impositivo, non avrà la certezza di veder risolta la lite, essendo le Autorità Fiscali obbligate solamente all’ utilizzo di diligenza, nell’altro caso, ovvero nelle MAP da Arbitrato, il contribuente vedrà sicuramente risolta la propria controversia con il fisco.

Questo non significa però che la MAP da Arbitrato sia sempre da preferire, in quanto un altro elemento da tenere in debita considerazione è il rapporto con il contenzioso interno.
Per poter aderire ad una MAP da Convenzione, è condizione necessaria, secondo quanto stabilito dalla Circolare 21/E del 2012 (link) aver preventivamente instaurato un procedimento giurisdizionale sulla base della legislazione interna al contrario di quanto previsto in caso di scelta per la MAP da Arbitrato.

Vedi anche  Locazione: cosa cambia dal 2016

Scegliere una MAP da Convenzione non porterà probabilmente ad un esito, ma lascia intatta la possibilità di continuare un procedimento di contenzioso interno, mentre nel caso opposto, una volta esercitata la propria scelta, ci si rimette completamente nelle mani delle Autorità fiscali, senza potere più ritornare sui propri passi.

L’articolo 25 del Modello OCSE ha previsto un nuovo paragrafo 5 che prevede, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, una fase arbitrale obbligatoria. Tuttavia, questa disposizione non è ancora stata adattata alle vecchie convenzioni bilaterali, ma solo a quelle di più recente istitutuzione.

La scelta sembra quindi dettata da diversi fattori: dall’avversone al rischio, dalla complessità del caso, nonchè dal quantum relativo alla doppia imposizione.
In questo caso la scelta va ponderata sulla base delle specifiche esigenze della Società, auspicando una rapida revisione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni almeno per i Paesi Europei.

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