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Modello 730, si parla già di proroga

Contribuenti e intermediari potrebbero avere due settimane in più per controllare e modificare il modello 730 prima di trasmetterlo all’agenzia delle Entrate: la proroga, dal 7 al 23 luglio, sarà valida sia per i Caf e gli intermediari, sia per i contribuenti che scelgono di inviare il modello 730 con la modalità “fai-da-te”.
Questo è quello che emerge dalla risoluzione in commissione Finanze della Camera approvata all’unanimità e che si avvia verso l’ufficializzazione con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe arrivare entro la fine del mese di aprile.
Dovrebbe essere evitato quanto accaduto lo scorso anno, quando la proroga per i Caf venne confermata solo a 7 giorni dalla scadenza, proroga poi estesa anche ai contribuenti.

Restano invariate le altre due date che i contribuenti devono annotare sui proprio calendario:
– dal 15 aprile sarà possibile consultare la propria dichiarazione online sul sito dell’agenzia delle Entrate, attraverso il servizio fisconline (per un nostro precedente articolo sul modello 730;
– dal 2 maggio sarà possibile integrare o modificare sia il proprio modello 730 che il proprio modello unico.

Quest’anno la dichiarazione modello 730 precompilato conterrà numerose informazioni in più:
– bonus casa e bonus mobili;
– spese sanitarie (esclusi i farmaci da banco);
– contributi;
– mutui;
– assicurazioni;
– contributi per i lavoratori domestici;
– spese di istruzione;
– spese funebri.

Il contribuente dovrà comunque verificare la correttezza delle informazioni riportate in dichiarazione (lo scorso anno questa operazione ha riguardato il 94,9% dei contribuenti), motivo per il quale è possibile che anche quest’anno la percentuale di persone che si affideranno a un Caf o a un professionista sarà elevata (lo scorso anno l’89,2% dei contribuenti ha chiesto aiuto a un intermediario).

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Si riporta il testo della risoluzione approvata in Commissione in cui si discute della proroga del modello 730:

Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00919
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Venerdì 12 febbraio 2016, seduta n. 568

La VI Commissione,
premesso che:
tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, l’Agenzia delle entrate ha stabilito con provvedimento n. 14464/2016 che la comunicazione al sistema tessera sanitaria relativa alle spese, sanitarie sostenute dagli assistiti nel periodo d’imposta 2015 ed ai relativi rimborsi, deve essere effettuata dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie entro il 9 febbraio 2016 in luogo del 31 gennaio;
lo spostamento dei termini comporterebbe quindi lo slittamento delle scadenze successive relative agli adempimenti dei contribuenti, dei CAF e dei professionisti abilitati;
l’Agenzia delle entrate per poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, oltre ad attingere ai dati di cui è già in possesso, deve acquisire una serie di dati da soggetti terzi inerenti ai redditi percepiti dal contribuente, alle ritenute subite e alle addizionali trattenute dal sostituto di imposta, nonché alle spese, detraibili a quelle deducibili sostenute nell’anno dal contribuente;
le suddette informazioni pervengono all’Agenzia delle entrate tramite la comunicazione unica che i sostituti di imposta sono obbligati a trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno e tramite le comunicazioni che i soggetti eroganti mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno;
pur nella consapevolezza che l’introduzione di un apparato sanzionatorio così pesante volto a punire il ritardo o l’omissione dell’invio di tali comunicazioni sia finalizzato a scongiurare mancanze di informazioni che paralizzerebbero l’intero processo, tuttavia la grande mole di dati da trasmettere e le stringenti tempistiche previste rischiano di sottoporre i soggetti interessati a margini di errore consistenti;
la previsione di un maggior lasso di tempo potrebbe migliorare il lavoro degli operatori riducendo il margine di errore ed evitando così che i fisiologici ritardi che si accumulano durante il processo ricadano unicamente su di loro;
nel 2015, anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, la proroga al 23 luglio, sostanzialmente, non ha prodotto particolari disagi ai contribuenti e i rimborsi fiscali sono stati erogati con le retribuzioni o le pensioni, alle scadenze abituali;
nel corso della seduta del 10 febbraio 2016, in sede di esame del cosiddetto «decreto milleproroghe» di cui al decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato accolto dal Governo l’ordine del giorno n. 9/3513-A/111, che impegna l’esecutivo a valutare l’opportunità di concedere ai CAF-dipendenti, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, un margine ulteriore di tempo per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte,

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impegna il Governo

ad assumere iniziative per modificare il termine previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, così come modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, affinché i CAF-dipendenti, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedano a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte entro il 23 luglio di ciascun anno a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza determinarne conseguenze in termini di sanzioni e interessi.
(7-00919) «Ribaudo, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Sanga, Zoggia».

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