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NASpI, la nuova indennità mensile di disoccupazione

Il Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015 ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, un’indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Vediamo nel dettaglio la nuova disciplina attraverso le istruzioni Inps (Circolare n.94 del 12/05/2015).

Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Non si applicano, inoltre, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
La categoria dei collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL che vi illustreremo nei prossimi giorni.

Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa;
2. durante il periodo tutelato di maternità.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro

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Calcolo e misura
L’indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. L’indennità mensile non può, in ogni caso, superare nel 2015 l’importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, e ad essa non si applica il prelievo contributivo.

Durata della prestazione
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:
– WEB – direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
– Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
– Contact center integrato INPS-INAIL – n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile

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Decorrenza della prestazione
La NASpI spetta a decorrere:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
– dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
– dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
– dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Condizionalità
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione. I Centri per l’Impiego comunicano all’INPS le eventuali cause di decadenza dalla prestazione NASpI. I lavoratori possono rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.

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