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NASpI, scopriamo il nuovo ammortizzatore sociale

Il D.Lgs. n.22 del 6 marzo 2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183“) ha introdotto la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. La NASpI sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI) e si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2015. Potrà essere corrisposta al massimo per 24 mesi e sarà parametrata all’anzianità lavorativa.

REQUISITI
Cosa occorre per avere diritto alla NASpI? Servono congiuntamente:
– uno stato di disoccupazione involontaria;
– almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

IMPORTO
L’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, non può superare l’importo mensile di 1.300 euro e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

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DURATA
Corrisponde al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 1° gennaio 2017, inoltre la NASpI verrà corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.

COME SI RICHIEDE
È necessario l’inoltro telematico all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

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