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Nota spese obbligatoria nel processo tributario dal 2016

Cosi come stabilito tassativamente dal Dlgs 156/2015 dal 2016 nel processo tributario, come in quello civile, chi perde pagherà le spese. L’istituto della condanna della parte soccombente si è sviluppato quando le procedure per dirimere le controversie sono diventate tali da richiedere l’intervento di un professionista. Nel diritto romano, infatti, non risulta alcun riferimento sulla condanna delle spese di giudizio, dal momento che sia l’ufficio del giudice e sia quello del difensore erano prestati gratuitamente: anzi era vietato per il difensore conseguire un onorario. Questi accettava l’incarico ottenendo benefici in termini di “fama” e vantaggi politici. Solo con il codice Giustinianeo venne introdotto il principio victus victoria secondo il quale la parte soccombente deve pagare le spese di giudizio.
In linea teorica la condanna alle spese ha lo scopo di garantire alla parte vittoriosa il ristoro delle spese giudiziali sopportate, in particolar modo per munirsi di un difensore e di scoraggiare le c.d. “liti temerarie” riducendo così il numero della cause.
La nota spese tassativamente dovrà comprendere:
– il contributo unificato;
– gli onorari e i diritti del difensore;
– le spese generali e gli esborsi sostenuti;
– il contributo previdenziale;
– l’imposta sul valore aggiunto, se dovuta.

La nota spese dovrà richiamare il giudizio instaurato citando l’atto impugnato e fare riferimento al Dm 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 n. 77, che sarà utile allegare in copia fotostatica al ricorso stesso. Le voci che dovranno essere evidenziate e valorizzate saranno:
– il valore della controversia;
– la fase di studio della stessa;
– la fase di introduzione del procedimento;
– la fase istruttoria;
– la fase decisoria e l’eventuale fase cautelare.

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A ogni fase dovrà essere abbinato il relativo importo. Oltre a ciò vi sarà la voce «compenso» che assorbirà la parte più importante della nota spese e verranno indicati il rimborso spese, l’importo della cassa di previdenza e l’Iva.
Il giudice dunque non si limiterà più a liquidare spese per poche centinaia di euro, ma di importo ben superiore a quanto veniva liquidato prima. La nota spese dovrà essere dettagliata e la sua stesura dovrà richiamare il giudizio instaurato citando l’atto impugnato.
Non sarà sufficiente mettere in calce al ricorso o alla memoria aggiuntiva la frase «con vittoria di spese» senza alcuna specifica di nota spesa e avere la pretesa che la stessa venga liquidata dal collegio giudicante. Tale comportamento potrebbe addirittura passare inosservato al giudice relatore. Sarà utile al difensore abilitato chiedere la distrazione di alcuni importi della nota spese a suo favore, che potrebbero riguardare quantomeno le spese vive dallo stesso materialmente sostenute e il compenso stesso. La differenza andrà a favore del contribuente. Ma, perché possa succedere, ciò deve risultare nel ricorso

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