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Obbligo di chiusura negozi nei giorni festivi

Al vaglio della Commissione del Senato dell’industria, commercio, turismo, in comitato ristretto, la nuova normativa sugli orari dei negozi che annullerebbe gli effetti delle liberalizzazioni introdotte dal governo Monti.

La legge n. 214/2011 (c.d. salva-Italia) infatti stabilì che, a partire dal 2 gennaio 2012, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si sarebbero potute svolgere senza osservare il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. In pratica senza alcun vincolo o limite, così come avviene in molti altri paesi europei oppure nell’ambito del commercio online, vero concorrente del commercio tradizionale.

La liberalizzazione avrebbe dovuto stimolare la concorrenza, favorire nuova occupazione e rilanciare consumi attraverso l’incremento delle occasioni di acquisto per le famiglie italiane. Tuttavia una prima critica fu immediatamente mossa dalla Confesercenti, alla luce di un’indagine svolta per valutare l’effetto della liberalizzazione delle aperture nel commercio. Svolta negli anni 2012 e 2013, i dati stimavano una perdita di oltre 100mila posti di lavoro e 28,5 miliardi di minori consumi di beni da parte delle famiglie.

Nel 2014 la materia è stata oggetto di un nuovo interesse, sicché la nuova normativa sugli orari dei negozi è stata approvata dalla Camera in prima lettura.

Le nuove norme, attaualmente al vaglio, prevedono il ripristino della chiusura obbligatoria delle attività in occasione di 12 delle principali festività nazionali (Capodanno, Epifania, 25 aprile, Pasqua, pasquetta, il primo maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il primo novembre, l’8 dicembre, Natale e Santo Stefano).
E’ previsto tuttavia che ciascun esercente potrà liberamente derogare alle disposizioni fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

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Ciascun Comune potrà predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, nel rispetto dell’interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un’offerta complessiva in grado di aumentare l’attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale.

Solo bar e ristoranti non avrebbero alcun vincolo ma ai sindaci sarà affidato il potere di definire una differente regolazione delle aperture selezionando aree specifiche, con ordinanze che hanno valenza di tre mesi.

Le sanzioni prevedono multe da 2 a 12mila euro per chi non rispetta i 6 giorni di chiusura, da 1 a 10 giorni di fermo per chi commette due infrazioni in un anno. Attualmente la maggioranza al Senato sembra intenzionata ad introdurre solo piccoli aggiustamenti tecnici.

L’Antitrust aveva già espresso un parere sfavorevole sul nuovo ddl, in occasione dell’audizione tenutasi il 1° luglio presso la Commissione X del Senato, evidenziando che l’orario di apertura dei negozi costituisce – insieme al prezzo e alle altre caratteristiche del servizio – una forte leva concorrenziale.
Anche le grandi catene di distribuzione criticano questa controriforma e lo stesso hanno fatto la gran parte delle associazioni dei consumatori.

Sul fronte opposto i sindacati del settore assieme a Confcommercio e Confesercenti, che hanno invece avevano indicato come «devastante» la liberalizzazione voluta da Monti.
Tutte polemiche che, con la legge in dirittura d’arrivo, ora sono destinate a riprendere quota.

La questione si pone in una materia che porta spesso a veder confliggere i principi di liberalizzazione delle attività economiche con una serie d’interessi pubblici, anche di rango costituzionale.

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E’ necessaria quindi una razionalizzazione della regolamentazione che sia volta ad eliminare gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e che contestualmente possa garantire lo svolgimento delle dinamiche economiche senza esser in contrasto tanto con l’utilità sociale quanto con gli altri principi costituzionali.

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