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OCSE /BEPS: rilasciato un formato elettronico standard per il CBC reporting

Nel continuo sforzo per aumentare la trasparenza nelle questioni fiscali internazionali, l’OCSE ha pubblicato il 22 Marzo u.s., il suo formato elettronico standard per la rendicontazione Paese per Paese (CBC) tra giurisdizioni – lo schema CbC XML – nonché una relativa guida per l’utente. Lo schema CBC XML è parte del lavoro dell’OCSE per garantire l’attuazione rapida ed efficace delle misure BEPS, approvato dai leader del G20, come parte del pacchetto finale BEPS (per ulteriori informazioni sul Beps leggi questo articolo), nel mese di novembre del 2015.

Il progetto OCSE / G20, BEPS, definisce 15 azioni chiave per la riforma del quadro fiscale internazionale al fine di garantire che i profitti aziendali siano dichiarati laddove le attività economiche sono effettivamente svolte ed il valore creato. Il progetto BEPS fornisce soluzioni per i governi al fine di colmare quelle lacune nelle norme internazionali che hanno consentito di far “scomparire” i profitti aziendali o di essere posti in paesi con bassa, o totalmente assente, tassazione, dove le aziende in realtà pongono in essere poche o nessuna attività economica.

La rendicontazione CbC, da trasmettere elettronicamente tra le autorità competenti secondo lo schema CBC XML, aiuterà le amministrazioni fiscali ad ottenere una completa conoscenza del modo in cui le multinazionali (MNEs) strutturano le loro operazioni, fornendo annualmente informazioni chiave sulla localizzazione del reddito globalmente prodotto e sulle imposte pagate, insieme ad altri indicatori sell’effettiva localizzazione delle attività economiche all’interno del gruppo multinazionale. Riguarderà anche informazioni su quali entità fanno affari in una particolare giurisdizione e quali attività commerciali vengono intraprese.

Le informazioni che devono essere incluse nel rapporto CbC saranno raccolte da parte del paese di residenza dell’entità segnalante del gruppo multinazionale e saranno poi scambiate attraverso un accordo internazionale sulla rendicontazione, in particolare attraverso l’accordo multilaterale delle autorità competenti sulla rendicontazione CBC (il CbC AMCA), sempre nel formato dello schema CBC XML.

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Le prime rendicontazioni CbC inizieranno nel 2018, con le informazioni sul 2016. Il modello di rendicontazione country-by-country non si applica ai gruppi con un fatturato annuo consolidato, relativo all’anno fiscale immediatamente precedente, inferiore a 750 milioni di euro (in Italia tale previsione è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2016, in adesione alla Action 13 del Progetto BEPS, includendo – tra i soggetti obbligati alla rendicontazione annuale CBC- anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese).

La Guida per l’utente del CbC schema XML spiega inoltre le ulteriori informazioni, oggetto di segnalazione, che devono essere incluse in ogni report, contiene inoltre indicazioni su come apportare correzioni sui singoli dati all’interno del file.

Lo schema CBC XML era stato progettato principalmente per essere utilizzato per la rendicontazione automatica di report CBC tra le autorità competenti, ora invece può anche essere utilizzato dalle entità segnalanti per la trasmissione delle rendicontazioni CBC alle autorità fiscali, a condizione che l’uso del CbC XML Schema sia imposto a livello nazionale.

In Italia, con decreto ministeriale prossimo all’emanazione (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016), saranno stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, per la trasmissione della rendicontazione all’Agenzia delle entrate.

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