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Patti chiari: unioni civili e convivenze di fatto

Il ddl sulle Unioni civili (e le convivenze di fatto) è suddiviso in due parti:
Commi 1 – 35 Unioni Civili
Commi 36 – 67 Convivenze di fatto

Si sta facendo un po’ di confusione tra gli istituti in relazione ai principali diritti e doveri che ne scaturiscono in base alla sola residenza…pertanto proviamo a fare maggior chiarezza e a svelare che non basta solo risiedere “insieme”.

UNIONI CIVILI

COME:
Mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, due persone (fisiche) maggiorenni dello STESSO sesso hanno il diritto di costituire una unione civile con la registrazione dell’atto nell’archivio dello stato civile. Il documento attestante la costituzione dell’unione deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

COSA:
Dalle unioni civili derivano:
– l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
– la contribuzione ai bisogni comuni cui sono tenute entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

SCIOGLIMENTO E NULLITA’:
L’unione si scioglie quando le parti manifestano, anche disgiuntamente, la volontà in tal senso dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Inoltre, anche la presenza di una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso può determinare lo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso.
Per la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli del codice civile relativi alle cause di nullità del matrimonio.

REGIME PATRIMONIALE:
Viene esteso alle unioni civili il regime patrimoniale della comunione dei beni, previsto per il matrimonio e disciplinato nel codice civile all’art. 177 e ss., questo regime è quindi il naturale, a meno che non venga scelta la separazione; infatti il comma 13 recita: “Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso in mancanza di diversa convenzione patrimoniale è costituito dalla comunione di beni (…)”

DIRITTI DI SUCCESSIONE E REVERSIBILITA’:
Il comma 17 afferma chiaramente che “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile”.
In relazione ai diritti di successione, nelle unioni civili, il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata.

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Concludiamo la breve analisi delle unioni civili con il comma 20 , molto importante in quanto afferma che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.”

CONVIVENZA DI FATTO

Il comma 36 del ddl definisce «conviventi di fatto» (sia tra persone dello stesso sesso che tra persone di sesso differente) “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”

Affinché si possa parlare di conviventi di fatto è necessario accertare la stabile convivenza dei due soggetti e per farlo, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Ma attenzione, questa “dichiarazione di residenza” serve SOLO ed esclusivamente per accertare l’esistenza della coppia di fatto e garantire una serie di diritti e doveri dei quali citeremo alcuni (commi 38 – 49) e NON per stabilire e disciplinare l’esistenza di un rapporto patrimoniale, in quanto, perché questo si possa “attivare” e quindi disciplinare, è necessaria la stipula di un contratto di convivenza (comma 50)!

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Quindi, in assenza del contratto di convivenza di cui al comma 50, gli unici diritti e doveri che nascono nella coppia di fatto che convive stabilmente in base all’accertamento della dichiarazione di residenza in brevissimo sono:

1) stessi diritti previsti per il coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
2) diritto reciproco di assistenza/visita in caso di malattia o ricovero etc (comma 39);
3) rappresentanza in caso di morte/malattia (comma 40);
4) diritto di abitazione per il convivente superstite in caso di morte per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni (comma 42);
5) facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione nella casa di comune residenza in caso di morte (comma 44);
6) se il convivente presta opera nell’impresa familiare ha diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (comma 46);
7) qualora l’altra parte venga dichiarata inabile/interdetto l’altro può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (comma47);
8) in caso di morte derivante dal fatto illecito di un terzo si ha diritto a chiedere risarcimento sulla base deigli stessi parametri applicabili al coniuge superstite (comma 49).

Se poi si volesse decidere di stabilire e disciplinare i rapporti patrimoniali (perché come anzi detto non basta certo avere la stessa residenza affinché ciò accada), sarà necessario sottoscrivere un contratto di convivenza redatto – a pena di nullità – con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51).

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Affinché questa posto poi essere opponibile a terzi, il soggetto di cui al comma 51 che ha provveduto all’autentica, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

REGIME PATRIMONIALE:
Il comma 53 così dispone: “il contratto PUO’ contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro del codice civile”, quindi può anche disciplinare il contrario e non solo, in quanto, in base al comma 54, lo stesso può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza secondo le già indicate modalità di cui al comma 51.

NULLITA’ E RISOLUZIONE CONTRATTO DI CONVIVENZA:

Si ha nullità in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; laddove il contratto sia concluso tra soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione; da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale; da persona interdetta giudizialmente; ovvero in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Mentre il contratto si potrà risolvere in questi casi: morte di una delle parti; matrimonio o successiva unione civile di una delle parti; accordo delle parti; recesso unilaterale.

DIRITTI DI SUCCESSIONE E REVERSIBILITA’:
Non presenti, gli unici diritti sono quelli indicati nei casi anzi citati dei commi 36-49 (diritto di abitazione e subentro nel contratto di locazione, risarcimento fatto illecito,…).

Quindi, attenzione a non confondere la semplice convivenza di fatto -“realizzata” in base alla residenza e che dà luogo SOLO ai diritti e doveri di cui ai commi 38-49 anzi citati- con i conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza, perché solo per quest’ultima fattispecie si potranno disciplinare i rapporti patrimoniali.

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