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Perdite su crediti: meno rigore per la deducibilità

Con l’avvicinarsi delle scadenze annuali per la formazione ed approvazione del bilancio d’esercizio delle società, si segnalano interessanti novità in tema di perdite su crediti.

Il Legislatore, avendo consideranto da una parte gli anni di profonda crisi che sta affrontando il nostro Paese e dall’altra, le incertezze normative che da sempre la accompagnano, ha rivisto la disciplina relativa alla deducibilità delle perdite su crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali e para-concorsuali.

Con il Decreto Legislativo 147/2015 (link) (Decreto Crescita ed Internazionalizzazione), che ha introdotto un nuovo comma 5-bis all’articolo 101 del TUIR rubricato “minusvalenze patrimoniali,sopravvenienze passive e perdite” appare evidente il tentativo del Legislatore di dare più respiro alle società che dopo aver perso un credito esigibile, rischiavano di non poter dedurre le perdite su crediti accertate poichè la finestra temporale era ormai chiusa.

I nuovi termini temporali per l’individuazione del momento di deducibilità delle perdite su crediti mantengono tuttavia come punto di partenza del nuovo arco temporale, l’accertamento oggettivo della situazione di difficoltà del soggetto debitore (che varia a seconda del tipo di procedura alla quale è assoggettato).
La previgente normativa poneva un dubbio circa il momento esatto della deducibilità delle perdite su crediti: in particolare non era chiaro se bisognasse effettuare la variazione nel momento di apertura della procedura oppure in quello in cui si avesse effettiva certezza della perdita definitiva del credito.

Il dubbio era fondato: non sempre i due momenti erano coincidenti ed allo stesso modo entrambi i criteri tutelavano l’esigenza di procedere ad una definita imputazione delle perdite su crediti.

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La nuova norma individua ora l’apertura di una procedura concorsuale quale momento iniziale per procedere alla deduzione delle perdite su crediti e concede questa possibilità fino a quando ma non oltre il momento in cui il credito iscritto in bilancio deve essere obbligatoriamente stralciato secondo il Nuovo OIC 15.

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