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Pertinenza di abitazione principale: ammessa la comproprietà

Due soggetti con distinte abitazioni, possono usare una medesima unità immobiliare come pertinenza di abitazione principale: questo è quanto chiarito dalla Circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate. (Link)

L’ipotesi che due soggetti distinti possano acquistare congiuntamente un garage da adibire a pertinenza di abitazione principale (nel caso in oggetto), oppure altra pertinenza allo scopo di dividere i costi e sfuttare tutti i vantaggi connessi è oggi una possibilità da sfruttare, specialmente nelle grandi città.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha sempre espresso pareri univoci sulla possibilità che una pertinenza di abitazione principale possa essere condivisa tra più soggetti.

Infatti, se da una parte i giudici di legittimità affermano che adibire una unità immobiliare a pertinenza di abitazione principale richiede l’esclusività della funzione accessoria e quindi non sarebbe conciliabile con l’idea di una comproprietà, dall’altra parte si negano i princìpi di esclusività sopra richiamati e la sentenza n.27302 del 2013 ritiene ammissibile costituire una comunione di pertinenza di abitazione principale in quanto ciò rappresenta la volontà dei singoli soggetti all’utilizzo della pertinenza come bene accessorio alle rispettive unità immobiliari principali.

L’articolo 10 comma 3-bis del TUIR in tema di oneri deducibili, non si limita infatti a quantificare le ipotesi di deducibilità dal reddito complessivo del reddito catastale delle pertinenze, ma riprende la definizione civilistica dell’art. 817 del Codice Civile di pertinenza di abitazione principale che a ben vedere non richiama in alcun passaggio il concetto di esclusività.

Questa nuova situazione di comproprietà della pertinenza di abitazione principale comporta in primis la deducibilità della rendita attribuita alla pertinenza, rideterminata sulla base della percentuale e del periodo di possesso nell’arco dell’anno ed in secondo luogo dà anche diritto ad usufruire delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo dettati dall’articolo 16-bis del TUIR.

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La particolarità in questo caso sta nel limite della detrazione concessa pari ad Euro 96.000 che è infatti riferita all’ intera unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio; questo significa per assurdo che i proprietari potrebbero avere a disposizione congiuntamente un limite massimo di 192.000 Euro (96.000*2) agevolabili per interventi di recupero sulla pertinenza.

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