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Prestazioni gratuite: è nullo l’accertamento

In tempi di “crisi”, in cui i professionisti faticano ad incassare le parcelle, questa tematica potrebbe sembrare alquanto ironica, ma non si può negare che nell’attività professionale potrebbe capitare di compiere prestazioni gratuite, quali la dichiarazione dei redditi di familiari e amici, o la tenuta di contabilità di ditte individuali o società, nelle quali è partecipe un caro conoscente del professionista.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16966/2005 aveva già affermato che l’onerosità costituisce un elemento normale del contratto d’opera, ma non è essenziale ai fini della sua validità anche in vigenza dei minimi tariffari, e pertanto, sono consentite al professionista le prestazioni gratuite della sua attività per i motivi più vari: amicizia, familiarità, o incremento della clientela. Dunque si può affermare che un professionista può rendere delle prestazioni gratuite, specialmente quando queste risultano essere in qualche modo complementari all’attività ordinaria onerosa.

Con la sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito tale orientamento, dichiarando nullo l’accertamento a carico del professionista che giustifica le prestazioni gratuite, per svariati motivi, come ad esempio l’incremento del proprio parco clienti, respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro un consulente fiscale che aveva fatto l’invio telematico di 71 dichiarazioni per clienti, soci di aziende da lui assistite, senza percepire alcun compenso.

Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo sostenendo che le prestazioni erano state rese gratuitamente al solo scopo di accontentare imprenditori, già clienti, in quanto soci di società assistite dal ricorrente stesso. Nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva però confermato l’accertamento. Poi la decisione è stata ribaltata in secondo grado e infine resa definitiva, in sede di legittimità, dalla Corte di Cassazione.

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La sezione tributaria ha infatti motivato che la Commissione Tributaria Regionale ritiene, con motivazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell’Ufficio erariale, la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione “dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi clienti, nonché del fatto che il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata all’incremento della clientela”.

In merito all’imponibilità ai fini Iva, l’art. 3, comma 3 del DPR 633/72, stabilisce che le prestazioni gratuite rientrano tra le operazioni rilevanti, solo se di valore superiore a 50 euro, e solo se rese “per finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. Ne consegue che le prestazioni gratuite rese dai professionisti, e concernenti l’esercizio della propria attività, non possono ritenersi rilevanti ai fini Iva.

Per quanto riguarda le imposte dirette, invece, si deve tener conto dell’art. 54, comma 1 del TUIR, secondo cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi e quello delle spese, sostenuti nel periodo di imposta ai quali si riferiscono. Pertanto, in base al principio di cassa, se il compenso non è percepito, come nel caso delle prestazioni gratuite, esso non concorre alla formazione del reddito.

In conclusione, la Cassazione, ha ritenuto plausibile la gratuità delle prestazioni rese dal contribuente, in conseguenza ai rapporti di amicizia e parentela. Inoltre ha tenuto conto del fatto che, nel 70% dei casi contestati al professionista, si trattava di soci di società che già gli avevano affidato la tenuta delle scritture contabili, e che già gli avevano corrisposto un compenso che comprendeva dette prestazioni individuali ai soci, così che la natura di queste prestazioni rendeva verosimile la gratuità delle stesse.

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