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Ragionieri, il Tar accoglie il ricorso del CNDEC sul D.M. 202/2014

Dopo il nostro articolo sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (“Mutuo troppo alto, giudice applica la legge sul sovraindebitamento“) ci preme approfondire una importante sentenza del Tar Lazio (n.12457/2015) che accoglie il ricorso inoltrato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sulla esclusione dei ragionieri, iscritti nella Sez. A del relativo albo, dall’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
Tutto nasce all’indomani della pubblicazione del DM 202/2014 in cui si disciplinavano le modalità di accesso al Registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e dei relativi elenchi di gestori, richiedendo, tra i requisiti necessari per l’iscrizione, il possesso della laurea magistrale.

Tale disposizione, si poneva in contrasto non solo con il DLgs. 139/2005, che riconosce a tutti gli iscritti alla sezione A le competenze tecniche per la gestione della crisi, ma anche con la L. 3/2012 (che istituisce gli organismi di composizione della crisi), nella parte in cui stabilisce che le funzioni attribuite a tali organismi possono essere svolte anche da professionisti che abbiano i requisiti per essere nominati curatori fallimentari (tra cui, appunto, i Ragionieri). Di qui, il ricorso inoltrato dal CNDEC il quale, tramite i due consiglieri delegati alla specifica materia, faceva sapere che il ricorso “si era reso necessario perché tra i requisiti per l’iscrizione al registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, indicati nel decreto ministeriale, c’era il possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche. Come denunciamo da settimane, affermavano i cosiglieri Ruscetta e Vigani, questa norma rende impossibile ai 35 mila ragionieri privi di laurea magistrale iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di accedere al registro e di svolgere un’attività professionale per la quale sono sia abilitati che preparati. Contestualmente alla presentazione del ricorso stiamo comunque interloquendo con il Ministero della Giustizia affinché si possa arrivare ad una modifica del DM. Un’interlocuzione sul cui esito positivo siamo fiduciosi”.

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Una tesi condivisa dal tribunale amministrativo regionale, che rileva nella sentenza n. 12457 una “sostanziale omogeneità tra le funzioni che i Ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all’Albo e le competenze attribuite dal decreto agli organismi di gestione della crisi”. Di conseguenza, chiarisce il TAR, “in assenza di una norma equiordinata al DLgs. 139/2005, l’introduzione, in sede regolamentare, di una restrizione in danno dei Ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi si rivela illegittima”.

Profonda soddisfazione da parte del Presidente del CNDEC Gerardo Longobardi, il quale afferma che “Il TAR del Lazio fa chiarezza su una norma di cui avevamo da subito denunciato con forza la contraddittorietà. Il decreto ha una formulazione erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento, senza prevedere però una deroga per i Ragionieri. Cosa che generava un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento a loro danno cui il TAR pone ora rimedio”. A dire il vero della disparità di trattamento, si era reso conto lo stesso Ministero della Giustizia, al punto che, in più di un’occasione, il Sottosegretario Cosimo Ferri aveva sottolineato la volontà dell’Esecutivo di trovare una soluzione.

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