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Reati tributari: nuove definizioni e soglie di punibilità

Oggi entra in vigore il titolo I del decreto legislativo 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio contenuto nel Dlgs 75/2001 che disciplina i reati tributari.

Il decreto consta di tre titoli: il primo dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I), il secondo concernente la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo (Titolo II), il terzo relativo a decorrenza degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie (Titolo III).

Per l’entrata in vigore delle modifiche alle sanzioni amministrative, di cui al titolo II, dovremo invece attendere il 1° gennaio 2017 (titolo III).

Alla data odierna, innanzitutto si inseriscono rilevanti novità dal punto di vista “definitorio” che integrano e innovano l’art.1 del D.lgs 74/2000.

In particolare, alla definizione di “elementi attivi o passivi” è stato aggiunto il riferimento a “componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”; per “dichiarazioni” ora s’intendono anche quelle presentate dai “sostituti d’imposta, nei casi previsti dalla legge”; in relazione all’imposta evasa, viene precisato che non si considera tale “quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili”.

Inoltre, nella nozione di “mezzi fraudolenti”, ora rientrano quelle “condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”; si aggiunge anche una nuova lettera, la g-bis), attraverso la quale le “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” sono definite come “operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti”.

E’ stato ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato, in quanto all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 – relativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – è stata soppressa la parola “annuali”.

I nuovi reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 prevedono ora delle soglie più alte che siano rilevanti ai fini penali, in particolare in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, rispettivamente di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento IVA.

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La non punibilità per gli omessi versamenti riguarderà sia coloro che hanno consumato l’omissione senza esser stati ancora “scoperti”, sia quei contribuenti i quali, a seguito di avviso bonario, sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria.

Così come a beneficiare delle più alte soglie di punibilità – previste per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione – saranno anche coloro i quali hanno commesso la violazione in questi anni, in quanto occorre ricordare che in queste ipotesi trova applicazione l’articolo 2 del C.p.

E’ stato rubricato ex novo l’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, il quale adesso intitola “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” in quanto è stata estesa la portata della norma, oltre che alle “ritenute certificate” alle “ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione”.

Con tale nuovo schema, di fatti, la prova della ritenuta della quale è contestato il mancato versamento potrebbe prescindere dalle certificazioni rilasciate al sostituito, potendo in ipotesi bastare che essa risulti dalla dichiarazione stessa.

La soglia di punibilità per il reato di cui all’art. 10-bis passa da cinquantamila a 150.000 euro, mentre la soglia relativa all’omesso versamento di iva di cui all’art. 10-ter giunge ad 250.000 euro, entrambi per ciascun periodo d’imposta.

Gli Uffici quindi ora dovranno astenersi dalla segnalazione al pubblico ministero degli avvisi bonari con i quali si rilevano omessi versamenti al di sotto dei nuovi importi.

Qualora invece la violazione fosse stata già segnalata alla Procura della Repubblica, il pm dovrebbe richiederne l’archiviazione alla luce del nuovo regime sanzionatorio.

Per brevità si conclude aggiungendo che la soglia di punibilità nella dichiarazione infedele passa da 50mila euro di imposta evasa a 150mila euro e il valore assoluto di imponibile evaso sale da due a tre milioni, mentre per l’omessa presentazione della dichiarazione, infine, il decreto legislativo 158/2015 innalza la soglia di punibilità da 30mila a 50mila euro.

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