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Reddito convenzionale: pubblicate le tabelle 2016

In tema di reddito convenzionale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2016, il D.M 25 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro con il quale sono stati determinati gli importi convenzionali delle retribuzioni dei lavoratori italiani all’estero per l’anno 2016 (link)

Il reddito convenzionale è un diverso sistema di calcolo del reddito da lavoro dipendente che non si basa sul reddito effettivamente percepito, ed è obbligatorio per i dipendenti che rispondono a certi requisiti.

L’art. 51 comma 8-bis del TUIR stabilisce che i residenti fiscali in Italia con un contratto di lavoro dipendente in cui si specifichi che il dipendente presta la propria opera esclusivamente all’estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi (non necessariamente coincidenti con l’anno solare), debbano determinare il reddito in modo forfettario.

Per rientrare nell’applicazione del reddito convenzionale, il contratto di lavoro dipendente deve quindi specificare come primo requisito che il lavoratore, di qualsiasi nazionalità, deve prestare la priopria opera esclusivamente fuori dal territorio italiano.
Inoltre, il secondo requisito per applicare il reddito convenzionale è che il lavoro sia di natura permanente e non occasionale. Infine, per il conteggio dei giorni, le Autorità Fiscali hanno chiarito che i 183 giorni non debbano essere necessariamente consecutivi e che le vacanze, i weekend, periodi di malattia si conteggiano come se fossero passati all’estero. Questo porta ad una effettiva obbligatoria permanenza in terriorio estero per un periodo inferiore a quello richiesto (su carta) dal Legislatore.

Le tabelle, annualmente aggiornate, per calcolare il proprio reddito convenzionale, sono suddivise per settore e qualifica. I principali settori ammessi a godere di questo particolare regime sono ad esempio quello dell’industria, dell’industria edile, autotrasporto, commercio, commercio aereo, agricoltura, spettacolo, artigianato; le qualifiche invece sono quelle di operai, quadri o dirigenti.

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Una volta inquadrata la propria tabella di riferimento, per calcolare il reddito lordo sul quale applicare le consuete aliquote IRPEF, si prende il reddito lordo effettivamente percepito, al quale vanno sommati eventuali benefit in denaro, e lo si divide per 12, trovando così il range di valori al quale è associato un reddito mensile forfettario.

Sebbene l’applicazione di questo regime comporti spesso un notevole vantaggio fiscale, può comunque capitare che l’applicazione del reddito convenzionale conduca ad una tassazione superiore a quella effettivamente dovuta con l’applicazione dell’IERPEF a scaglioni progressivi come previsto nel nostro sistema fiscale.

Quando un lavoratore dipendente residente fiscale in Italia si trova ad avere i predetti requisiti, questo regime convenzionale diventa obbligatorio e non opzionale, pertanto potrebbero verificarsi profili di incostituzionalità dello stesso, seppure in rari casi.
Sarebbe pertanto auspicabile un intervento legislativo volto a rendere il regime delle retribuzioni convenzionali applicabile solamente ove più favorevole al contribuente.

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