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Redditometro: nuovi parametri dal periodo d’imposta 2011

E’ stato pubblicato il DM 16 settembre 2015 nella G.U del 25 settembre 2015 che ridefinisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. “redditometro”).

Evoluzione del primo strumento applicativo del redditometro di seconda generazione (Dm 24 dicembre 2012) in vigore per gli accertamenti su 2009 e 2010, tra le novità più importanti che il decreto introduce è l’eliminazione delle c.d. “spese Istat”. Queste erano già state dichiarate inutilizzabili dal Garante della Privacy il 21.11.2013 in quanto illegittime per la ricostruzione del reddito del contribuente poiché trattasi di dati riferibili allo standard di consumo medio familiare che non possono essere ricondotti al singolo individuo se non con notevoli margini di errore. Ma già con la circolare n. 6 dell’11 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate aveva accolto i rilievi del garante della Privacy.

Con il nuovo decreto vengono aggiornati gli indicatori di capacità contributiva da utilizzare per gli accertamenti sintetici delle annualità 2011 e 2012 e si introduce l’attribuzione delle spese per elementi certi.

Secondo il precedente decreto per la determinazione sintetica del reddito, in presenza di elementi certi (immobili, auto, barche ecc) andava fatto riferimento al maggiore ammontare tra quanto disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quanto determinato considerando le analisi e studi socio economici, anche di settore. Secondo il nuovo decreto, invece, per le informazioni relative a questi elementi certi, il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

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Infatti, l’articolo 1 del decreto ricorda che, la determinazione sintetica del reddito – che avverrà per gli accertamenti dal 2011 in poi – sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’allegata tabella A contenente l’elenco delle spese sensibili ai fini della ricostruzione reddituale dell’imponibile attribuibile in sede di accertamento al contribuente. Dal punto di vista delle voci di costo non si registrano variazioni di sorta nella tabella A dove rimane la distinzione fra spese per consumi e spese per investimenti.

La nuova formulazione dello strumento di ricostruzione del reddito consente inoltre all’amministrazione finanziaria di avvalersi di ulteriori elementi di capacità contributiva diversi rispetto a quelli contenuti in tabella. Alcuni esempi potrebbero essere, per esempio, aumenti di capitale sociale, o finanziamenti soci, che rappresentano elementi certi che con più frequenza potrebbero essere mappati dall’anagrafe tributaria.

In sostanza poco muta, il reddito globale del contribuente continua ad essere determinato attraverso l’analisi delle spese presenti in Anagrafe Tributaria (che si ritengono sostenute dal contribuente), la quota relativa ad incrementi patrimoniali imputabili al periodo d’imposta e la quota di risparmio.

Quest’ultima, come nella precisazione contenuta nel nuovo decreto e per la quota accantonata nell’anno, verrà utilizzata come elemento indicativo di capacità contributiva solamente se non utilizzata per consumi o investimenti.

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