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Residenza fiscale provata dalle spese sanitarie

Può accadere che un soggetto decida di trasferirsi all’estero, ma bisogna particolarmente prestar attenzione anche al paese ove si sceglie di trasferirsi. L’art. 2, co. 2 bis, d.P.R. n° 917/1986 stabilisce infatti una forte presunzione legale, in quanto considera residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in un paese a fiscalità privilegiata (o black list), salvo prova contraria del contribuente volta a dimostrare la sua effettiva residenza.

In tali casi l’amministrazione è legittimata all’emissione dell’atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo. Per vincere la prova il contribuente può utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa al fine di giungere ad una considerazione complessiva della sua posizione.

Ed è proprio con la sentenza 3869/67/15 che la Ctr Lombardia torna ad occuparsi della materia respingendo l’appello di un contribuente in ordine alla supposta residenza all’estero. Nella fattispecie il contribuente, seppur iscritto all’Aire, viene considerato residente in Italia e non in Svizzera, validando la pretesa tributaria della amministrazione finanziaria.
Elemento decisivo, ma non esclusivo, a corroborare le prove: l’aver usufruito di “prestazioni specialistiche non occasionali” a carico del servizio sanitario nazionale. Il soggetto era inoltre proprietario di immobili sul suolo italiano, in uno di questi vi risiedevano moglie e figli, e possedeva una casella presso l’ufficio postale italiano. La Commissione ha rilevato che a nulla valeva l’esistenza di un contratto di locazione in Svizzera e l’acquisto di un appartamento avvenuto comunque anni dopo agli anni oggetto di verifica e dal quale inoltre si evinceva chiaramente che “l’oggetto nella compravendita non rappresenta l’abitazione familiare”. Si aggiungeva, al contesto così delineato, anche la verifica della GdF della presenza del contribuente nell’abitazione “familiare” al momento dell’accesso ed il rinvenimento di alcune fatture della sua attività che riportavano un recapito telefonico nazionale.

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Secondo il giudice, l’insieme degli elementi probatori, ha attribuito un “contenuto concreto alla presunzione legale”, sufficiente a dimostrare chiaramente che la sede principale degli affari e interessi oltre che delle relazioni personali (moglie e figli) erano nel territorio nazionale.

Pertanto, soltanto la piena dimostrazione da parte del contribuente della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente.

Si evidenzia la particolare complessità derivante dal definire la residenza fiscale delle persone fisiche, specie nei casi in cui sussista una discrasia tra legami personali e familiari e legami economici.
In ogni caso l’orientamento giurisprudenziale in costante evoluzione fa sì che i principi espressi nelle diverse pronunce devono sempre essere valutati con estrema attenzione e non esser mai estesi a fattispecie all’apparenza non dissimili.

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