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Reverse charge anche per tablet e console di gioco

In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 3 marzo 2016, n. 52 ), è approdato il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, che interviene sulla disciplina modificando alcuni passaggi dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Reverse charge dunque ancora una volta modificato dal Governo che, in ricezione delle disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, rivede alcuni passaggi del meccanismo di inversione contabile per prevenire possibili frodi. Il meccanismo viene dunque esteso anche alle console di gioco, ai tablet PC e ai laptop.

Tali modifiche saranno applicate per le operazioni effettuate “a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto” e fino al 31 dicembre 2018, il legislatore conferma il reverse per le cessioni di telefoni cellulari (testualmente, “le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni”) ma elimina il riferimento, precedentemente contenuto nella lettera b del comma 6, ai loro componenti ed accessori. Novità anche per i computer: alla lettera c, del comma 6, il legislatore afferma che la disposizione varrà anche per “le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

Viene invece abrogata l’applicazione dell’inversione contabile in merito alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e a quelle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

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