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Reverse Charge: nuove ipotesi con la Legge di Stabilità

Con la Legge di Stabilità 2015 si è ampliato l’ambito di applicazione del Reverse Charge.

Questo strumento detto anche inversione contabile è una particolare modalità che permette all’IVA scaturente da una operazione di restare a carico dell’acquirente e non del fornitore come invece normalmente avviene. La fattura del fornitore non contiene quindi l’indicazione dell’IVA ma una dicitura che fa riferimento alla norma che disciplina il Reverse Charge.

Il cliente quindi, dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota applicabile e dell’imposta. Una volta integrata la fattura dovrà essere soggetta ad una doppia registrazione, sia sul registro degli acquisti che su quello delle fatture emesse, in modo da rendere l’operazione neutrale.

Con l’introduzione della lettera a-ter, nel comma 6, dell’art. 17 del DPR 633/1972, la Legge di Stabilità prevede l’applicazione del Reverse Charge anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Inoltre sempre la stessa legge ha esteso l’inversione contabile al settore energetico e alla grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d-quinquies).

Focalizzando l’attenzione sul settore edile, i punti di interesse sono: i soggetti interessati, il concetto di edificio e gli aspetti legati alla manutenzione e alla posa in opera.
I soggetti interessati a questa novità dovranno far riferimento ai Codici Ateco per verificare l’inclusione o meno dei loro codici attività nella nuova applicazione del Reverse Charge.
Il legislatore, inoltre, ha ristretto il campo; infatti, da un concetto ben più ampio di “beni immobili” ad un ben più definito di edificio.

Le manutenzioni sembrerebbero escluse dallo stesso legislatore che non menziona le stesse nel succitato articolo, quindi un’azienda che fa installazione e manutenzione su parti di edifici potrà applicare il Reverse Charge solo sulle installazioni e non sulle manutenzioni. Ma sorgono dubbi a riguardo in quanto se si fa riferimento ai soli codici Ateco per l’inclusione nell’inversione contabile, si fa riferimento al soggetto e non all’oggetto della prestazione. Per il momento, in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria è meglio escludere le manutenzioni dal Reverse Charge.

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Stessa ipotesi per le prestazioni di cessione con posa in opera, per intenderci quando c’è sia la cessione del bene che l’installazione del bene stesso (per esempio acquisto e installazione di caldaia). Se in questi casi la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene, il Reverse Charge non va applicato.

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