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Revisore Legale, serve un esame integrativo

L’Italia accoglie i dettami della direttiva europea in materia di revisione che non prevede piú l’accesso automatico all’attività di Revisore Legale per i dottori commercialisti, con l’esonero totale dell’esame di abilitazione. Infatti, dal momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento che disciplinerà l’attività del Revisore Legale, chi ha svolto il tirocinio previsto di 36 mesi non sarà iscritto automaticamente nel Registro dei Revisori, ma dovrà sostenere un esame integrativo che verterà sulle seguenti materie: principi internazionali di revisione, principi contabili, deontologia e indipendenza, tecnica professionale e gestione dei rischi aziendali. Cesserà così di operare il regime di fatto ottenuto dopo un lungo braccio di ferro tra Professionisti, Parlamento e i Ministeri dell’Economia e della Giustizia.

La riforma europea della revisione legale dei conti ha origine dalla crisi finanziaria del 2008 e negli ultimi quattro anni è stata oggetto di fervide discussioni, sfociate in un emendamento della dir. n. 2006/43/CE e nel reg. (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014, che sono stati pubblicati sulla G.U . ed entrati in vigore il 17 giugno 2014, lasciando agli Stati membri due anni di tempo per recepire i nuovi requisiti nella legislazione nazionale. In Italia la revisione legale trova attualmente il suo fondamento normativo nel D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge 88 del 7 luglio 2009 (legge comunitaria 2008), la dir. n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 “relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le dir. n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE del Consiglio e abroga la dir. n. 84/253/CEE del Consiglio”.

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Con il nuovo regolamento previsto dalla legge 15/2014, verrà meno anche la condizione transitoria per cui possono iscriversi al registro dei Revisori Legali le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 39/2010:
a) requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob;
b) possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob;
c) tirocinio svolto, ai sensi dell’articolo 3 (36 mesi presso un revisore legale o una società di revisione)
d) superamento dell’esame di idoneità professionale di cui all’articolo 4 (che verte sulle materie riguardanti la contabilità generale, la contabilità analitica e di gestione, la disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali, l’analisi finanziaria, la gestione del rischio e controllo interno, i principi di revisione nazionale e internazionali, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale ed indipendenza, la tecnica professionale della revisione, il diritto civile e commerciale, il diritto societario, il diritto fallimentare, il diritto tributario, il diritto del lavoro e della previdenza sociale, l’informatica e sistemi operativi, l’economia politica, aziendale e finanziaria, i principi fondamentali di gestione finanziaria, la matematica e la statistica).

Per il Presidente dell’Istituto Nazione dei Revisori Legali, Virgilio Baresi, si tratta di un “approccio in piena sintonia con la legislazione europea“.

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