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Riammissione alla rateazione agli sgoccioli

La Legge di Stabilità 2016 nei commi da 134 a 138 ha introdotto la possibilità di riammissione alla rateazione per i contribuenti che -a seguito della definizione del debito con l’Erario a mezzo degli istituti deflattivi (adesione all’avviso di accertamento, al Pvc o all’invito a comparire oppure acquiescenza all’accertamento)- non hanno rispettato le scadenze definite nel piano di rateazione prestabilito.

Per la riammissione, come illustrato nella circolare delle Entrate n. 13 del 22 Aprile, si devono verificare le seguenti condizioni:
• la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
• le somme il cui mancato pagamento hanno determinato l’uscita dal piano di ammortamento devono riguardare le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e addizionali) e non anche quelle indirette (ad esempio l’Iva), che restano escluse dalla riammissione al beneficio.

Come rimediare:
Si dovrà versare la prima delle rate scadute – ovvero il pagamento della rata il cui mancato versamento ha determinato la perdita dell’agevolazione – indicando i codici tributo specificati negli avvisi di accertamento ed inviando il modello F24 in via telematica, entro il prossimo 31 maggio.
Da quel pagamento, riparte quindi il versamento delle restanti rate (pari al numero del piano originario) non pagate, con scadenza trimestrale, che dovranno essere effettuate lo stesso giorno in cui è stato fatto il versamento della rata che ha permesso la riammissione (ad esempio, se il versamento della prima rata è avvenuto il 25 maggio, le successive rate scadranno il 25 agosto, il 25 novembre, eccetera).

Per poter permettere all’ufficio la sospensione di eventuali carichi iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento, il contribuente, nei dieci giorni successivi al pagamento della prima rata scaduta, dovrà trasmettere copia della quietanza dell’avvenuto versamento all’ufficio competente o consegnarla brevi manu o inviarla per posta elettronica ordinaria o certificata.

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Ricordiamo infine che comunque il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del nuovo piano di ammortamento fa fuoriuscire definitivamente il contribuente dal beneficio concesso, con conseguente revoca della sospensione e ripresa della riscossione coattiva con le relative sanzioni aggiuntive.

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