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Riammissione alla rateazione: possibilità entro il 31 maggio

Con una circolare del 22 aprile l’Agenzia delle Entrate offre una nuova possibilità a chi è decaduto dal piano di rateazione per il mancato pagamento delle somme dovute per imposte dirette quali: Irpef, Ires, addizionali e Irap. Resta quindi esclusa l’Iva. La riammissione alla rateazione si potrà effettuare senza presentare domande ma semplicemente pagando la prima rata scaduta entro il 31 maggio.

La riammissione alla rateazione riguarderà i contribuenti decaduti dalla rateizzazione nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015, quindi tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La riammissione in questione riguarda i contribuenti che avevano definito la rateazione a fronte di un accertamento e avevano comunque pagato almeno la prima rata. Sono invece fuori da questo beneficio i contribuenti decaduti da piani rateali avviati dopo la conciliazione e accordi di mediazione.

Per impedire il recupero delle somme non pagate, basterà inviare copia dell’avvenuto pagamento della prima rata saltata entro il 31 maggio. Il pagamento andrà effettuato tramite F24 inserendo gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate precedentemente pagate. Entro il termine di 10 giorni dal versamento, bisognerà inviare all’ufficio delle Entrate competente la copia del pagamento, o consegnandola direttamente presso l’ufficio o anche per posta elettronica sia ordinaria che certificata.

Una volta inviata la quietanza l’Ufficio delle Entrate procede alla sospensione delle procedure di recupero e quindi alla riammissione alla rateazione ricalcolando il piano di rateazione che sarà poi comunicato al contribuente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica se il contribuente ha utilizzato questo mezzo nell’invio della quietanza di avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il contribuente però, dovesse saltare nuovamente le rate successive alla riammissione alla rateazione, non saranno più concessi benefici e il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di ammortamento comporterà la decadenza definitiva del beneficio.

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Ecco il link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti dal beneficio

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