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Rimborsi Iva: erogazione semplificata

Come noto, il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha innovato significativamente la disciplina dell’esecuzione dei rimborsi IVA per semplificarne e accelerarne l’erogazione.

Di fatti, con la sostituzione integrale dell’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia per richiedere il rimborso del credito IVA ed introdotto l’utilizzo del visto di conformità, già presente in materia di compensazione.

Sicché, a seguito delle novità introdotte, i rimborsi del credito IVA (annuale o infrannuale) di importo inferiore a Euro 15.000,00 (la soglia precedente era di euro 5.164,57) sono sempre erogati senza obbligo di prestare apposita garanzia.

Per i crediti IVA di importo superiore a Euro 15.000,00 è possibile presentare richiesta di rimborso – annuale o infrannuale, mediante procedura ordinaria o semplificata – senza obbligo di prestare apposita garanzia, purché siano congiuntamente rispettate le condizioni di solidità patrimoniale e continuità aziendale indicate dall’art 38 –bis comma 3 del DPR 633/1972. Rimane comunque la possibilità di presentare la garanzia in luogo dell’apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (comma 6).

La garanzia resta invece obbligatoria per rimborsi – di ammontare superiore a Euro 15.000,00 – richiesti da categorie di contribuenti considerate “a rischio”.

In particolare sono considerati “a rischio”: coloro che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività nonché quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

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Accanto alle classiche forme di garanzie, quali polizze fideiussorie o garanzie bancarie, si inserisce anche la possibilità di offrire la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il termine di tre mesi previsto dal “nuovo” art. 38 bis del DPR n. 633/1972 per l’erogazione dei crediti IVA chiesti a rimborso mediante procedura ordinaria decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione, e non più dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione. È quindi possibile anticipare la presentazione della dichiarazione per anticipare i tempi di rimborso.

Per i rimborsi erogati in procedura semplificata a partire dal 1° gennaio 2015, in caso di tardiva esecuzione, l’Agente della Riscossione liquida e corrisponde automaticamente i relativi interessi, senza necessità di una separata istanza da parte del contribuente.

L’eliminazione della garanzia porta con sé una significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi, una notevole contrazione dei tempi di erogazione, intervenendo in un momento in cui la maggior parte delle aziende fatica a mantenere sufficiente liquidità sui propri conti e a finanziare così l’attività ordinaria.

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