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Ristrutturazioni: cambiare caldaia fa scattare il bonus mobili

Sono tanti i dubbi interpretativi che riguardano le ristrutturazioni edilizie e molto spesso è necessario che l’Agenzia delle Entrate intervenga per rispondere a quesiti sottoposti da Caf e altri operatori e chiarire ogni cosa. Nello specifico l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con una circolare, la n. 3/E del 2 marzo 2016, dal titolo: “Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti” (ecco il link al documento) e ha toccato dei punti interessanti proprio per quanto riguarda il bonus ristrutturazione e il collegato bonus mobili.

Al quesito 1.5 della citata Circolare viene infatti chiesto all’ufficio delle Entrate se possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento.
La risposta è positiva infatti il testo cita che: “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”, ecco perché l’Agenzia ritiene che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria” e quindi consente l’accesso al bonus arredi.

Altro chiarimento sulle ristrutturazioni riguarda invece la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche e così come tanto sponsorizzato e affermato dai media e dalle imprese esecutrici dei lavori. Il quesito posto è stato girato al Ministero dei Trasporti che ha dichiarato che l’intervento può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature“, ma in merito al corretto inquadramento edilizio ha definito questo tipo di ristrutturazioni come manutenzione ordinaria poiché riguardano che riguardano le opere di “riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici”.

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Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non agevolativi questi interventi in quanto inquadrati come manutenzione ordinaria e ne tantomeno come opere di abbattimento delle barriere architettoniche perché non in possesso dei requisiti del DM 236 del 1989.
L’unica possibilità di agevolazione è che la sostituzione della vasca rientri in una ristrutturazione più ampia.

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