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San Marino: prestazione di servizi a privati

Come noto, la Repubblica di San Marino è un Paese che non aderisce all’Unione europea e deve essere pertanto considerato uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti, trovando puntuale applicazione la normativa riservata alle prestazioni dei servizi. Tuttavia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto San Marino presenta la particolarità di non possedere frontiere doganali di confine con l’Italia e con l’Unione europea, e ciò sulla base dell’accordo interinale di buon vicinato siglato con la Repubblica Italiana il 31 marzo 1939 e dell’accordo di cooperazione unione doganale firmato con l’Unione europea il 16 dicembre 1991. Inoltre, il 12 febbraio 2014 la Repubblica è stata espunta dalla black list fiscale contenuta nell’articolo 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1999, giungendo a conclusione di un percorso di riforme che la Repubblica aveva intrapreso per allinearsi agli standard di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale richiesti dall’Ocse.

Ma come operare qualora si ponesse in essere una prestazione di servizi nei confronti di un privato sanmarinese?
Se un soggetto passivo italiano dovesse effettuare una prestazione di servizi generica nei confronti di un soggetto privato della Repubblica di San Marino troverà applicazione l’art. 7-ter dell’art. 633/72.

In base al citato articolo, i c.d. servizi generici sono rilevanti ai fini Iva nel Paese del committente se quest’ultimo assume la qualifica di soggetto passivo, ovvero nel Paese del prestatore se il committente non è soggetto passivo d’imposta, di fatti lo stesso così dispone:

“1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

Sicché, al momento dell’emissione della fattura nei confronti di un privato, il prestatore di servizi italiano dovrà emettere fattura applicando l’IVA italiana così come disciplinato dall’art. 7-ter, del D.P.R. 633/72 e registrare la fattura nel registro delle vendite.

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