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Sanzioni intrasmissibili agli eredi anche nei pagamenti rateali

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 7 Agosto 2015 (link diretto), ha fornito chiarimenti circa alle sanzioni tributarie dovute dal de cuius, dirimendo quindi alcune interpretazioni dubbie sulla loro trasmissibilità agli eredi.

I dubbi in relazione a ciò erano sorti sui pagamenti a rate di piani di rateazioni di somme dovute a seguito di uno degli istituti definitori dell’accertamento (ad es. accertamento con adesione) e deflattivi del contenzioso (ad es. conciliazione giudiziale).

La regola base – in relazione agli eredi dei defunti – è quella fissata dall’articolo 65, primo comma, del Dpr 600/1973, secondo cui gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.

Diversamente, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 472/1997, la sanzione è intrasmissibile agli eredi, ed è un principio di carattere generale, confermato peraltro dalla stessa Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 12754/2014 aveva confermato il principio secondo il quale le sole sanzioni civili sono trasmissibili agli eredi, in quanto non hanno natura amministrativa.

In base a tale principio appare pertanto indubbio che gli eredi rispondano in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa e che non possa essere richiesto loro il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Nella circolare l’Agenzia ribadisce inoltre il principio già chiarito nella C.M. 10 Luglio 1998 n. 98 secondo il quale l’intrasmissibilità opera a prescindere dal fatto che la stessa sia già stata irrogata con provvedimento definitivo.

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In conclusione, se nel corso di una rateazione si verifica il decesso del contribuente, in relazione alle rate residue ancora da pagare, l’Agenzia competente per territorio non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme residue dovute a titolo di sanzione, in quanto questi saranno chiamati a pagare le sole imposte e interessi.

Si ritiene inoltre escluso anche il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione prima del decesso del de cuius.

L’Ufficio, acquisita notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi – nonché tenuto conto della regola generale della proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del de cuius o scadenti entro quattro mesi da essa – provvederà a predisporre e comunicare agli eredi il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius. La circolare ricorda che comunque vi è sempre la – lapalissiana – facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

Saranno invece sempre dovute dagli eredi le ordinarie sanzioni previste in caso di tardivo o omesso pagamento per le rate scadute e non pagate dagli stessi, entro il termine previsto.

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