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Sì al favor rei a seguito della revisione del sistema sanzionatorio

l’Agenzia delle Entrate emana, a breve distanza, due circolari per approfondire il tema del favor rei collegato alla revisione del sistema sanzionatorio.
L’articolo 8 delle legge 11 marzo 2014 n. 23 ha conferito delega al Governo al fine di procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario ed il sistema sanzionatorio amministrativo, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal contribuente.

Il Governo ha esercitato la delega conferitagli con il decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158. Il decreto consta di tre titoli: il primo dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, il secondo riguarda la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo mentre il terzo è relativo alla decorrenza degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie.

Ciò che ne risuta è un sistema sanzionatorio rimodellato, in cui sono state ridotte le sanzioni per le condotte meno gravi e sanzioni penali sono state transformate in sanzioni amministrative.

In questo contesto, un fattore particolarmente interessante, che ha portato all’emanazione di due circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate, la prima Circolare 4/E del 4/03/2016 (link) e la seconda Circolare 12/E dell’08/04/2016 (link) dedicata a chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi posti in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, è quello dell’applicazione del favor rei.

Il principio del favor rei è stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997 dove si prevede che:
se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni dientità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo

Vedi anche  Reverse charge esteso - Legge di Stabilità 2016

Questo principio espresso chiaramente, e già confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 180/E del 1998, trova nuove ed esaustive conferme all’interno delle due Circolari ove vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito al regime in esame. L’Agenzia delle Entrate ha sentito l’esigenza di approfondire alcuni aspetti in relazione all’istituto del favor rei e dunque viene chiarito infatti che i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto emesso con irrogazione delle sanzioni ante modifica possono chiedere all’Ufficio competente la rideterminazione delle sanzioni e che la richiesta può avvenire con semplice istanza.

Tuttavia è stato utilmente precisato che l’atto non sarà oggetto di sostituzione o di modifica in autotutela in quanto le sanzioni risultano legittimamente irrogate sulla base della normativa in vigore al momento dell’emanazione dell’atto.

Una ulteriore utile precisazione è quella che prevede che le misure più favorevoli delle sanzioni previste dalla nuova disciplina trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016.

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