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Spese di istruzione: nuove detrazioni Irpef

Con la riforma del sistema scolastico (Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – c.d. “Buona scuola” – pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 16) è stato riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione e nel contempo sono state riscritte le regole sulla detraibilità delle spese di istruzione.

In ambito fiscale viene modificata la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione scolastica e prevista la concessione di un credito d’imposta in relazione alle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”).

E’ l’art. 1 comma 151 che modifica la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria, riformulando la lettera e) dell’art. 15 del Dpr 917/86 ed introducendo la lettera e-bis).

Con le nuove regole diventano detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, ma – dalla riformulazione del comma e) – le spese per l’istruzione secondaria vengono spostate nel comma e-bis) ed assoggettate ad un nuovo tetto massimo di detrazione, in quanto, per le suddette, la detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. In sostanza la detrazione massima per alunno o studente non potrà superare 76 euro annui.

La nuova detrazione si applica in relazione alle spese per la frequenza:
– delle scuole dell’infanzia (ex asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

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Si intendono, tra queste, sia le scuole statali, che le scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62.

In relazione alle scuole non statali, non è più previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, viene quindi meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali. In pratica, per effetto degli esoneri previsti per gli istituti statali, il nuovo “tetto” di 400,00 euro agevola le scuole paritarie.

E’ vero che, in precedenza, la detrazione IRPEF era limitata alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado, ma è anche vero che non vi era un tetto massimo alla detrazione. Una modifica legislative che di fatto aumenta indirettamente il carico fiscale del contribuente, senza aumentare le aliquote.

Di fatti la precedente formulazione della lettera e) prevedeva la detraibilità del 19 per cento dall’imposta lorda delle spese sostenute per: […] “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani;”

Mentre il nuovo testo legislativo ora prevede che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali; e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

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