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Srls con scrittura privata? Parola ai notai (INTERVISTA)

A seguito del nostro articolo “La Srls si costituirà anche senza Notaio”, pubblicato in data 15 ottobre 2015, abbiamo chiesto l’opinione di un notaio per capire cosa ne pensa del DDL Concorrenza che prevede che l’atto costitutivo di una Srls possa essere stipulato tramite scrittura privata senza l’ausilio di un Notaio.
Abbiamo rivolto le nostre domande al Notaio Fabio Diaferia di Milano.

Indice:

Notaio Diaferia nel nostro pezzo abbiamo parlato di tempi che potrebbero ridursi ulterior-mente nella costituzione di una Srls. In cosa non siete d’accordo?

Oggi con l’intervento del notaio l’impresa in un giorno è già realtà (e anche grazie a questa celerità delle procedure notarili nell’ambito della costituzione delle società, che l’Italia è risalita in modo significativo nella graduatoria Doing Business, settore “starting a business”, in cui l’Italia è al 46° posto, pari agli USA, mentre la Germania è al 114° posto); la stipulazione di un atto costitutivo di Srls per semplice scrittura privata e la sua iscrizione al registro delle imprese comporta la necessità di svolgere una serie molto complessa di attività e precisamente: predisporre l’atto costitutivo sulla base del modello standard ministeriale verificando in particolare che l’oggetto sociale non sia in contrasto con norme imperative e che lo stesso non contenga la previsione di attività tra loro incompatibili, richiedere alla Agenzia delle Entrate il codice fiscale della nuova Srls; richiedere ad un server provider l’attribuzione di una casella di posta elettronica certificata; registrare l’atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate, versando l’imposta di registro fissa di euro 200,00; richiedere l’iscrizione al registro delle imprese ( con relativa firma digitale e pagamento del diritto annuale).
È davvero difficile immaginare che tutte queste attività possano essere svolte in un solo giorno senza avvalersi della prestazione di un professionista.

Professionista che ritiene possa essere solo il notaio?


Il notaio è un pubblico ufficiale super partes a cui è demandato dallo Stato il controllo di legalità e che ha l’organizzazione del libero professionista che gli consente la massima efficienza. Se non sarà più previsto l’intervento del notaio, comunque i soci non saranno in grado di gestire in totale autonomia la complessa procedura di costituzione della Srls e iscrizione della stessa presso il registro delle imprese e dovranno comunque rivolgersi ad altri professionisti, per la cui prestazione la legge vigente non prevede la gratuità e che, pertanto, potranno legittimamente pretendere il pagamento dei giusti compensi professionali determinando così l’insorgere di costi che, con il “passaggio” dal notaio, invece, non si hanno.
Occorre ricordare, inoltre, che il d.l. 91/2014 ha stabilito che: “Al fine di facilitare e di accele-rare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro pro-cede all’iscrizione immediata dell’atto”. La scelta operata dal legislatore è giustificata dal fatto che: “L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto”. Un atto costitutivo di Srls redatto con semplice scrittura privata non rientrerebbe nel campo di applicazione di tale normativa e pertanto il conservatore del registro delle imprese non sarebbe tenuto a procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto.
È da sottolineare inoltre che, seppur la gratuità della prestazione notarile appaia essere in palese contrasto con il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro), i notai hanno costituito ed iscritto gratuitamente al registro delle imprese, nel solo 2014, ben 31.000 s.r.l.s. su un totale di circa 90.000 s.r.l. costituite nello stesso anno.

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Sotto il profilo della normativa antiriciclaggio come vede la figura di controllo da parte del conservatore del Registro delle Imprese?


Di fatto, si tratterebbe di un controllo puramente formale ed ex post su base meramente do-cumentale, in quanto il conservatore del registro delle imprese non sarebbe chiamato ad as-sistere alla stipulazione dell’atto costitutivo ma solo a ricevere la richiesta di iscrizione (peraltro telematica o su supporto informatico) e quindi sarebbe nell’impossibilità di identificare il cliente e l’eventuale titolare effettivo, valutare il relativo rischio antiriciclaggio, eventuali indici di anomalia nel comportamento dei protagonisti dell’operazione; laddove la Srls venisse costituita con una semplice scrittura privata, non vi sarebbe più l’onere, o meglio l’obbligo, di fornire al professionista, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirgli di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela come previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio.
È da sottolineare altresì, che il venir meno di questo onere unitamente al fatto che chiunque potrebbe con facilità occultare la propria vera identità o addirittura utilizzare una identità “rubata” apponendo una firma falsa alla scrittura privata, rappresenterebbe la fine di un sistema di controlli che ha finora dato importantissimi risultati. Basti pensare che, secondo i dati forniti dall’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF), circa il 90% delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai professionisti, provengono da notai, sebbene tutti i professionisti siano sottoposti agli obblighi di segnalazione.

Concludendo e ringraziandola per la Sua disponibilità, ci sembra di capire che non è d’accordo con questo disegno di legge. Quali garanzie dà la figura del notaio nella redazione di un atto costitutivo di una Srls?


Sul fronte delle garanzie, è necessario ricordare che: il “passaggio” dal notaio assicura, gratuitamente, l’accertamento preventivo da parte del notaio in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese e contribuisce ad evitare che il sistema giustizia possa essere investito da contenziosi in relazione ad atti costitutivi, redatti da persone non esperte e che si rivelino non conformi al modello tipizzato dal Ministero della Giustizia o contenenti oggetti sociali in contrasto con qualche norma del nostro ordinamento giuridico. È utile ricordare che se gli avvocati sono pagati dalle parti in causa, i costi di funzionamento dei tribunali e gli stipendi dei giudici e del personale ausiliario sono invece a carico dell’intera collettività e che proprio in relazione a ciò un famoso giurista scrisse: “tanto più notaio, quanto meno giudice”.
L’importanza attribuita ai controlli preventivi ha indotto anche il legislatore comunitario ad approvare una direttiva (2009/101/CE) con la quale ha stabilito che: “In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, ammi-nistrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”. L’attuale formulazione della norma all’esame del Senato si porrebbe dunque in contrasto con detta direttiva, come evidenziato anche nel parere espresso dalla XIV Commissione della Camera dei Deputati (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2015 e consultabile collegandosi al link che segue: www.camera.it
Accertare l’identità personale dei soggetti che intendono costituire una nuova s.r.l.s. e quindi assicurare che vi sia assoluta coincidenza tra colui che effettivamente sottoscrive un atto e colui che risulta averlo sottoscritto, pone pertanto una barriera insuperabile ai cosiddetti “furti di identità”. Di contro, aprire una società anonima nei Paesi in cui non vi è preventivo controllo notarile sulla identità dei soggetti che stanno sottoscrivendo l’atto costitutivo, utilizzando i dati anagrafici di altri soggetti, diventerebbe un gioco da ragazzi anche in Italia. Basti pensare che le visure dei Registri delle Società nel Regno Unito contengono un esplicito disclaimer in cui dichiarano la potenziale non affidabilità dei dati in esso contenuti, con ulteriori costi a carico di chi vuole avere certezza delle notizie in esse contenute al contrario di quanto avviene con il Registro Imprese italiano.

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