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Tari: illegittima in presenza di un regolamento “irragionevole”

Con sentenza n. 296/02/15, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, accogliendo il ricorso di un contribuente, ha stabilito che la tassa sui rifiuti (Tari) è da considerarsi illegittima quando il regolamento del Comune che l’ha deliberata è “irragionevole”. Si apre così un importante precedente in materia di tassazione sugli immobili, con particolare riferimento ai criteri fiscali utilizzati dai Comuni.

La decisione dei giudici ha origine dall’impugnazione, da parte di un imprenditore vinicolo di Reggio Emilia, di alcuni avvisi di accertamento relativi al pagamento della Tari. Nel ricorso il contribuente parte dal semplice principio del “chi inquina paga”. Tale principio, a detta del ricorrente, è strettamente connesso “alla potenzialità di produzione di rifiuti” e alla “tipologia di attività svolta”; nel caso della sua attività la produzione di rifiuti, sia potenziale che effettiva, è inesistente, in quanto “consiste principalmente nell’acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d’acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l’uso di contenitori di loro proprietà, o che possono acquistare in negozio per poi riutilizzare enne volte”. Ne consegue che deve ritenersi irragionevole un regolamento istitutivo del tributo che non tiene in considerazione le differenze esistenti, in termini di produzione dei rifiuti, tra varie attività di vendita di beni alimentari, obbligando indistintamente ogni contribuente al pagamento della Tari.

L’imprenditore emiliano, a sostegno del mancato obbligo di pagare la Tari, asseriva, inoltre, che il sistema messo in piedi dal Comune violerebbe palesemente il principio sancito dall’articolo 53 della Costituzione, ovvero quello della capacità contributiva, argomentando di aver messo in piedi un’attività partendo da zero, con la speranza, nel futuro, di produrre un reddito che gli consenta di vivere dignitosamente. Imponendo il pagamento della Tari, e prescindendo da questo aspetto, il Comune violerebbe palesemente proprio il principio della capacità contributiva.

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La CTP ha accolto e condiviso il ricorso dell’imprenditore in ogni suo singolo aspetto. Nelle motivazioni della sentenza infatti, il Collegio giudicante, nel far proprie le eccezioni del ricorrente, si chiede dove e come possa essere ritenuta inquinante e fonte di rifiuti l’attività svolta dal ricorrente, dichiarando che la tassazione imposta dal Comune al contribuente è “fuori da ogni principio di ragionevolezza”, poiché l’attività in questione non comporta alcuna produzione di rifiuti.

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