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Telefisco 2016, il nuovo regime forfettario supera il vincolo triennale

Un importante chiarimento è stato fornito ieri dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime forfettario nel corso del consueto appuntamento annuale di Telefisco organizzato dal Sole 24 Ore. Nei giorni precedenti infatti, numerose perplessità erano emerse sulla applicazione del regime di vantaggio rispetto a chi avesse scelto di optare per il regime ordinario nel 2015 oppure per il vecchio regime dei minimi con aliquota al 5%. Trattandosi di esercizio di opzione sarebbe scattato il vincolo triennale di cui al Dpr 442/97. L’Agenzia delle Entrate invece ha chiarito che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016 quindi anche per chi ha esercitato l’opzione mediante comportamento concludente, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto n. 442.
Pertanto il contribuente che abbia iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l’imposta sostitutiva del 5% usufruendo inoltre di tutti gli altri sconti previsti dal regime forfetario e cioè:
– la determinazione del reddito con un coefficiente di redditività (quindi non rilevando più i costi);
– la riduzione dei contributi previdenziali del 35%;
– l’applicazione dell’aliquota forfettaria a regime.
Anche il contribuente che nel 2015 che ha optato per il regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l’ammissione al regime semplificato può transitare nel regime forfetario superando in questo caso il vincolo triennale conseguente all’opzione esercitata in precedenza che lo vincolerebbe per altri due anni. Il contribuente in questo caso deve però effettuare la rettifica della detrazione Iva.

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