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Telefisco 2016, super ammortamento valido solo per i vecchi minimi e non per i forfettari

Nel corso di Telefisco 2016 numerosi sono stati i quesiti posti ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate da parte degli addetti ai lavori e dei contribuenti stessi sul regime dei minimi e sul nuovo regime forfettario. Un tema su cui c’erano molte perplessità riguardava l’applicazione del super ammortamento(link), ovvero della maggiorazione del 40% del costo di acquisto fiscale dei beni oggetto di ammortamento. Praticamente per un bene con costo di acquisto di euro 10 mila, ai fini dell’ammortamento l’agevolazione prevede che si dovrà operare una maggiorazione del 40% ed operare l’ammortamento con i coefficienti previsti dal Decreto Ministeriale 31.12.1998 su euro 14 mila.

La domanda posta era la seguente : il super ammortamento si applica anche per i soggetti che hanno aderito al vecchio regime dei minimi e quelli che hanno aderito al regime forfettario? La risposta dell’Agenzia è stata che i vecchi minimi possono fruire dell’agevolazione introdotta dal governo Renzi, senza che il principio di cassa che guida la determinazione del reddito abbia alcun effetto negativo. I forfettari invece, che determinano il reddito imponibile applicando una percentuale sull’ammontare dei ricavi o dei compensi, di conseguenza non possono fruire dell’agevolazione. Altro importante chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria sempre in tema di super ammortamento riguarda l’impossibilità di applicare la maggiore deduzione ai fini IRAP in quanto come già riportato nel co. 91 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) il Legislatore ha fatto riferimento genericamente alle imposte dirette non menzionando affatto l’IRAP. In linea anche con le indicazione fornite nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 l’Amministrazione Finanziaria ha affermato l’impossibilità di applicare la maggiore deduzione ai fini IRAP.

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Nulla cambia da un punto di vista contabile per che è in regime semplificato od ordinario. Nel conto economico si continuerà a imputare l’ammortamento in relazione alla vita utile del bene e la maggiore deduzione sarà operata in unico attraverso un’apposita variazione in diminuzione, da effettuare nel quadro RF del modello unico nel caso in cui si tratti di imprese in contabilità ordinaria, direttamente in dichiarazione nel caso si tratti di imprese in contabilità semplificata o di professionisti.

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