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Torna “l’anatocismo tributario” sulle cartelle esattoriali

L’Anatocismo, una pratica scorretta fin’ora utilizzata dalle banche su cui verte ancora oggi un enorme contenzioso, è stato applicato negli anche dall’agente della riscossione, tanto da essere definito “anatocismo tributario“. Il Dl 70/2011 lo aveva eliminato con un enorme vantaggio per chi aveva cartelle esattoriali pendenti, ma l’articolo 13 comma 5 dello schema del Dlgs sulla riscossione attualmente all’esame delle Camere per i pareri, di fatto lo reintroduce prevedendo l’applicazione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo non solo a titolo di maggiori imposte e contributi, ma anche sulle sanzioni pecuniarie e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e da dilazione.

Una disposizione che sta ricevendo fortissime critiche, in ultimo dal mondo imprenditoriale (Confindustria), in quanto se confermata, sarebbe in controtendenza con le altre disposizioni normative finora attuate in materia di riscossione, andando peraltro a neutralizzare, di fatto, gli effetti positivi derivanti dall’abbassamento negli ultimi anni del tasso di interessi e dell’aggio della riscossione (destinato a scendere al 6%). Secondo Cna, gli effetti negativi della reintroduzione dell’anatocismo tributario ammonterebbero a 1,2 miliardi di euro per i contribuenti.

Gli interessi di mora, sono quelli che l’agente della riscossione (Equitalia) applica sulle somme iscritte a ruolo, su cui è decorso il termine di 60 giorni per il pagamento, ad oggi escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento e che poi riversa all’ente impositore. Peraltro, gli interessi di mora sono dovuti anche nel sistema degli accertamenti esecutivi, qualora il contribuente ometta di versare gli importi entro il termine per il ricorso; in tal caso, sono conteggiati, a partire dal giorno successivo alla notifica dell’accertamento e sino al momento in cui avviene il pagamento.

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Con la reintroduzione dell’anatocismo tributario, qualora un contribuente non paghi il suo debito entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora (ad oggi al 4,88%) non solo sulle imposte e/o contributi iscritti a ruolo, ma anche sulle sanzioni e sugli altri interessi da ritardata iscrizione a ruolo ed eventualmente su quelli da dilazione, in caso di rateazione, per ogni giorno di ritardo, da quando è stata ricevuta la cartella.

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