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Transfer Pricing: da oggi rettifiche meno soggettive

La disciplina del Transfer Pricing (articolo 110 comma 2 e comma 7 del TUIR) è finalizzata ad evitare uno spostamento artificioso di utili da uno Stato ad alta tassazione ad uno con tassazione agtevolata. Il principio è dunque quello di valutare i beni e servizi scambiati tra le imprese associate come se gli scambi fossero stati intrapresi tra imprese indipendenti. Ciò richiama il concetto di valore normale dei beni (articolo 9 del TUIR), secondo cui questo valore è identificabile nel prezzo che soggetti indipendenti sarebbero disposti a pagare per ottenere quel bene o servizio.

Identificare il corretto valore normale di transfer pricing non è semplice nella pratica, e per farlo l’OCSE ha individuato diverse metodologie tra le quali il contribuente può scegliere. Se le Linee Guida OCSE adottano una scala di preferenze nell’utilizzo dei metodi, mettendo al vertice i metodi di comparazione diretta del prezzo, per poi passare a metodi residuali basati sulla comparazione degli utili, ciò però non accade nella pratica.

I verificatori, nell’esaminare la documentazione transfer pricing redatta dalle società hanno spesso disconosciuto la bontà delle analisi comparative dei prezzi, prediligendo invece analisi basate sul margine di profitto. Questo ha portato da sempre ad una elevatissima discrezionalità nella scelta dei comparables.
Nelle analisi statistiche di transfer pricing, la scelta del campione di riferimento è tanto fondamentale quanto soggettiva e solamente con una minuziosa analisi si potrà per giungere ad un risultato corretto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano è intervenuta a difesa del contribuente (Sentenza 2028/22/16), confermando di fatto quanto espresso recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 9709/15 (link) . I giudici riconoscono la centralità del campione di riferimento per giungere ad un risultato corretto di Transfer Pricing, specialmente nei casi in cui l’attività svolta sia particolare e quindi richieda una maggiore attenzione nella scelta dei soggetti comparabili e negano ai verificatori la possibilità di effettuare modifiche sul campione scelto che non siano effettivamente migliorative dello stesso.

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Se da una parte è vero che la scelta del campione nelle analisi di transfer pricing è spesso soggettiva, è altrettanto vero che una generalizzazione del campione porta ad una analisi errata e completamente fuorviante e di conseguenza anche il range interquartile sarà errato.

La Corte di Cassazione ha dunque aperto la strada ad una analisipiù critica del campione ed a rettifiche di Transfer Pricing che siano effettivamente coerenti con il profilo della società sotto esame.

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