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Unico 2015: si presenta entro il 30 settembre

Il prossimo 30 settembre scade il termine ordinario per presentare, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni fiscali relative al 2014, ovvero i modelli Unico, la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) e quella relativa all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Entro lo stesso termine, le persone fisiche esonerate dall’invio della dichiarazione dei redditi possono presentare la scheda con le scelte per l’8, il 5 e il 2 per mille.

La presentazione del modello Unico 2015 per le persone fisiche deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, rispettivamente attraverso l’utilizzo dei canali Fisconline o Entratel, entrambi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Chi, pur essendo obbligato a trasmettere la dichiarazione per via telematica, dovesse presentarla in formato cartaceo a un ufficio postale, commette una violazione punibile con la sanzione da 258 a 2.065 euro: in tal caso, infatti, la dichiarazione si considera non redatta in conformità al modello approvato.

Il 30 settembre è l’ultimo giorno a disposizione anche per i contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o attività professionali, per trasmettere telematicamente, oltre al modello Unico, la dichiarazione Iva annuale. La scadenza riguarda sia i contribuenti che presentano il modello in via autonoma sia quelli tenuti a comprenderlo nella dichiarazione unificata. Stessa scadenza anche per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap, adempimento da effettuare anche nell’ipotesi in cui non risulti alcun debito d’imposta.

Può accadere che, dopo aver già inviato il modello Unico, il contribuente o il professionista incaricato si accorgano di aver commesso alcuni errori e, pertanto, diventa necessario provvedere alla correzione. In questo caso ci sono due possibili alternative per rettificare la dichiarazione errata: 1) la dichiarazione correttiva nei termini, disponibile nell’ipotesi in cui il contribuente o il professionista, prima della scadenza del termine di presentazione, intendano rettificare o integrare una dichiarazione già presentata; 2) la dichiarazione integrativa, nel caso in cui sia trascorso il termine ordinario del 30 settembre, da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

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Infine, l’eventuale omissione della presentazione del modello Unico entro il termine stabilito dall’Agenzia fiscale può essere regolarizzata, entro i successivi novanta giorni, tramite lo strumento del ravvedimento operoso. Pertanto, per sanare la violazione il contribuente dovrà provvedere all’adempimento non effettuato tempestivamente entro il 29 dicembre prossimo, e pagare, con modello F24, la sanzione ridotta di 25 euro, ossia un decimo della misura minima ordinaria di 258 euro.

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